giovedì, gennaio 31, 2008

Conversazioni casuali (ovvero, non ricordo mai i nomi delle persone)

Giovedì sono stato al seminario organizzato dalla Fondazione Bordoni "Incontro con Leonardo Chiariglione sul tema Digital Rights Management".
Chiariglione (impeccabile relatore, davvero) ha illustrato il progetto DMIN per un drm interoperabile cui lavora ormai da qualche anno.
Ho ascoltato con attenzione, aiutandomi con le slide gentilmente distribuite all'ingresso. Più andava avanti, più mi chiedevo "bello, interessante, ma in tutto questo sistema che fine fanno il pubblico dominio e le utilizzazioni libere?".
Così quando ha terminato ed è stata data la parola alla platea gliel'ho chiesto.
Sul primo punto la risposta è stata che il progetto DMIN non si è formalmente espresso sul tema ma che per lui (precisando che parlava a titolo personale) la sopravvivenza del pubblico dominio, in un mondo dominato dai DRMS, dovrebbe essere garantita dalle biblioteche.
Sul secondo punto... o non ho capito la risposta o non c'è stata.

Coffee break

Accidenti non ricordo i nomi... comunque vengo avvicinato da una gentilissima signora dei Beni Culturali che mi dice "ha proprio ragione sa? A noi ormai rifilano materiale protetto che fra dieci anni sarà inutilizzabile". Chiacchieriamo amabilmente di biblioteche, digitalizzazione, articoli da scrivere e dentro di me penso "ecco perchè trovo così affascinanti queste tematiche".

Scambio punti di vista con un collega dell'Università di Siena (si presenta lui perchè ha sentito che sono di Frontiere Digitali) sul comma 1-bis dell'art 70 lda, finiamo per parlare di Lessig e del fatto che ha deciso di spostare la sua attenzione dal copyright alla corruzione politica. Conveniamo che più che cambiare tematica ha semplicemente "alzato il tiro".

Trovo il mio amico Telesio Perfetti (che nel frattempo si era defilato) al buffet... giusto... è il coffee break :-)



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A volte ritornano

Pochi giorni fa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 02/08, contenente l'ormai famosa disposizione, con cui si introduce nell'art. 70 lda un comma 1-bis il cui tenore letterale (per i pochi che già non lo sapessero) è il seguente:

Art. 2. Usi liberi didattici e scientifici

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:"1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma"

Oggi Repubblica riapre il dibattito titolando con un sensazionalistico "Quel comma della legge italiana che "libera" gli mp3 su internet".

Nell'articolo è possibile leggere una serie di cose tra cui la seguente "...gruppi di lavoro, presso il Ministero dei Beni Culturali, per lo studio alle modifiche da apportare alla legge sul diritto d'autore. Il tutto è finito in un nuovo comma, che attende ora solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non è più modificabile, essendo stato approvato da Camera e Senato".

Così scritto sembrerebbe che i gruppi di lavoro citati siano legati alla formulazione della nuova norma. Dal momento che degli stessi facevo parte anche io, posso dire con certezza che così non è. E questo non per prendere le distanze dal comma citato (che sarà pure scritto male, però non mi sembra così terribile, lo ribadisco), ma semplicemente perchè non è vero.

Per il resto la mia personale opinione è che molte delle preoccupazioni (o degli entusiasmi, dipende sempre dai punti di vista!) scaturenti dall'articolo di repubblica siano in gran parte prive di fondamento, giacchè, quale che sia l'intepretazione che si voglia dare di quella disposizione, essa (trattandosi di una norma che fa specficatamente riferimento ad un unico ambiente, quello di internet, dove il materiale è tipicamente messo a disposizione on demand) andrà comunque coordinata con quanto prevede l'art. 71-nonies lda che così recita: "Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari".

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domenica, gennaio 27, 2008

Popolobue.tv

Mediacow.tv è una web-tv deidcata alla satira e alla critica sociale. Grazie a Rufo Guerreschi il progetto è stato importato in Italia: da qualche settimana è online www.popolobue.tv, i cui contenuti sono integralmente licenziati sotto CC by-nd.

A questo link potete trovare il piano completo dell'inziativa, illustrato nel corso dell'incontro tenutosi all'Università "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Scienze della Comunicazione, lo scorso 16 gennaio.

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giovedì, gennaio 24, 2008

Cosa voleva dire realmente...

Se di lunedì ricevete un'email di questo tono: "la contatterà il mio collaboratore/la mia collaboratrice in settimana" o, in alternativa (ma solo se siete particolarmente importanti), "la contatterò personalmente in settimana", quello che il vostro interlocutore (o la vostra interlocutrice) voleva realmente dire è "Stai sicuro che per questa settimana non se ne parla nemmeno di farti avere la risposta che attendi... guarda, se mi gira bene e nel week end tutto fila per il verso giusto, forse, ma forse, la prossima settimana ti faccio sapere... altrimenti potrebbero passare anche un altro paio di settimane"

...Poi si lamentano se gli avvocati scrivono le lettere di diffida.

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mercoledì, gennaio 23, 2008

Wikitalia?

La triste vicenda di Italia.it è ben nota in rete. 7 milioni di euro buttati (e avrebbero potuto essere 50!) per un prodotto di scarsa qualità e di nessuna utilità. Per non parlare del logo!

Marco Calvo (liber liber) ha lanciato ieri, in lista Frontiere Digitali, una proposta davvero interessante: perchè non sostituire, nel dominio italia.it, al fallimentare approccio proprietario della v. 1.0 "un bel wiki,aperto, pubblico, gratuito? Così che siano gli stessi Italiani a raccontare uno dei paesi più belli e ricchi di storia e d'arte del mondo".

A me sembra un'idea eccezionale, voi che ne dite?

p.s.: i contenuti di Italia.it, pagati con i soldi delle nostre tasse, che fine hanno fatto? come erano stati acquisiti? con quale licenza d'uso? Perchè, visto che sono stati pagati con i soldi di tutti, non vengono posti a disposizione di tutti così che li si possa riutilizzare, recuperando un pò del denaro perduto?

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lunedì, gennaio 21, 2008

Consulting on the future of copyright in the digital age

Lord Triesman (nella foto), ministro anglosassone per la proprietà intellettuale, ha lanciato, lo scorso 8 gennaio, una consultazione pubblica sul futuro del copyright. La consultazione prevede due fasi, la prima delle quali, destinata a concludersi il prossimo 8 aprile, ha ad oggetto il tema delle libere utilizzazioni.

Uno degli aspetti più interessanti della vicenda è che il ministro in questione ha reso sul tema una serie di dichiarazioni che da noi suonerebbero come sovversive.

Cosa propone Lord Triesman per il futuro del copyright nell'era digitale? Innanzitutto maggiore libertà per i consumatori, affinchè possano copiare il materiale legittimamente acquistato in un diverso formato.
Nuove modalità di libera utilizzazione per finalità didattiche, così da consentire la riproduzione e la trasmissione digitale di materiale a scopo educativo.
Inserimento di nuove eccezioni per la parodia e a tutela delle biblioteche.

L'intero discorso di Lord Triesman lo trovate qui.


"...I think we have to be realistic here. As far as the average consumer is concerned the current law is a nonsense: why, having legally purchased a CD, can you not make your own personalised compilation for use in the car or MP3 player? We need to change the perception that the law is an ass." (Lord Triesman)

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Insonnia

Niente, non c'è verso di dormire.
Nel tentativo disperato di prender sonno ho nell'ordine:

1. Pulito un pò casa (direi che ce n'era decisamente bisogno)
2. fatto una lavatrice (per fortuna che ora sono super silenziose)
3. Letto qualche decina di pagine di Wikinomics
4. Ascoltato parte di un concerto dei nuovi Guns n' Roses scaricato da internet (a proposito, per chi fosse appassionato alla storia senza fine di Chinese Democracy su questo sito trovate tutto, ma proprio tutto). Per tranquillizzare la mia coscienza sul fatto di essere ancora una brava persona nonostante il downloading illegale ho dato un'occhiata a iwouldntsteal.net

Nessuna delle predette attività ha sortito effetto. Ora scrivo questo post e poi provo a contare le pecore...


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venerdì, gennaio 18, 2008

Quest'idea non mi è nuova!!!

Leggo oggi su Punto-Informatico che la Cina ha qualche problemino con la pirateria (no?!?! davvero?!?!?) e per debellare alla radice il fenomeno ha deciso di mettere in campo una serie di azioni, tra cui questa: "La prima fase del progetto richiederà investimenti di 750mila euro, sarà completata in maggio e si concretizzerà in una piattaforma per il monitoraggio dei contenuti che circolano online. Radi i dettagli trapelati: funzionerà come un motore di ricerca, sarà dotata di un database che archivierà il materiale autorizzato, sarà in grado di assistere le autorità nel rintracciare musica e film trasmessi online senza permesso. Individuata una violazione, il sistema invierà automaticamente una diffida al gestore del servizio illegale."

Un momento... ma io questa cosa l'ho già letta da qualche altra parte... accidenti dove?!? Ma si! E' stranamente simile ad una delle proposte della Commissione Olivennes! La commissione di studio voluta da Sarkozy!!!

Maledetti cinesi, copiano sempre tutto! :-)

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giovedì, gennaio 17, 2008

Diamo un nome alle cose...

au|to|re|fe|ren|zià|le

agg.

1 TS log., ling., di proposizione o simbolo che fa riferimento a se stesso (ad es.: questa è una frase di trenta lettere)
2 CO che fa riferimento esclusivamente a se stesso o ai propri bisogni, non curandosi d’altri o d’altro

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Degradazione immorale?

Tanto si è detto e scritto sul neo-introdotto, comma 1-bis dell'art. 70 l.d.a. C'è, tuttavia, un ulteriore aspetto che mi pare possa emergere dalla sua formulazione.

La norma affermando esplicitamente "È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro..." di fatto pone un limite non solo alle pretese patrimoniali dell'autore (o di chi detiene i diritti di utilizzazione economica dell'opera) ma (forse) altresì ad un suo diritto "morale", ovverosia quello di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altro intervento a danno dell'opera stessa che sia fonte di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.

Interessante notare, che abbastanza di recente, nel 2005, il Tribunale di Roma, sez. IX, ha avuto modo di sentenziare: "Trattandosi di una modificazione dell'opera dell'autore, la trasmissione televisiva della versione colorata di un film realizzato in bianco e nero può essere legittimamente effettuata solo con il preventivo consenso del regista o dei suoi aventi diritto. La disciplina legale in tema di protezione del diritto d'autore attribuisce soltanto a quest'ultimo il diritto di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione e, indipendentemente dalla cessione dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del film, l'autore conserva comunque il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altro intervento a danno dell'opera stessa che sia fonte di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. In difetto di un suo esplicito consenso, pertanto, andrà riconosciuto all'autore dell'opera modificata sia il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di apportare modifiche al film, sia il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la lesione del suo diritto morale d'autore".

Dunque, a prescindere dal profilo inerente i diritti di utilizzazione economica, la colorazione di un un film in bianco e nero è da considerarsi (per riprendere le parole dell'art. 20 l.d.a.) una "deformazione, mutilazione, od altra modificazione" in grado di pregiudicare l'onore o la reputazione dell'autore.

E una canzone degradata?

p.s.: a proposito di degradazione... alcuni amici, prendendo spunto dalle polemiche sulla immagini degradate e sulla cultura degradata, hanno pensato bene di trasformare il dibattito in arte o meglio in degradarte! Forse le opere in questione non rispettano in pieno una legge del 1941, ma quando mai la genialità si è lasciata imbrigliare da così poco? ;-)

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martedì, gennaio 15, 2008

Senza parole



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lunedì, gennaio 14, 2008

Consigli per la formazione :-)

Il mio amico Andrea Lisi organizza in quel di Lecce (4-8 febbraio p.v.) il II master course per Responsabili della Conservazione Sostitutiva e della Fatturazione Elettronica.
L'evento è patrocinato da ANORC, la neo costituita associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione sostitutiva, di cui faccio parte (eh si, non mi occupo solo di diritto d'autore!).
Si tratta di un percorso formativo di grande attualità, stante l'obbligo, introdotto dalla finanziaria 2008, di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

A fine febbraio (il 25 e il 26), invece, saremo insieme a Milano (un pò di auto-promozione!) per due giornate formative organizzate dalla LRA su "Gli aspetti Legali dell'e-shop" (ecco il programma completo)

Va bene, va bene, adesso riprende il film :-)




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domenica, gennaio 13, 2008

Recut, Reframe, Recycle

A proposito di "remixing culture", vi segnalo questo recente studio realizzato dal Center for Social Media in cui si affronta dal punto di vista legale (con riferimento alla normativa statunitense) il tema dei mash up realizzati dagli utenti della rete e condivisi tramite piattaforme come you tube.

Buona lettura!

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venerdì, gennaio 11, 2008

Art. 70 l.d.a.: e se lo riscrivessimo così?

Quella che segue è la formulazione dell'art. 70 L.d.A. proposta in seno alla Commissione Gambino, oltre che dal sottoscritto e da Arturo di Corinto, come esponenti di Frontiere Digitali, anche da Emanuela Arezzo (Osservatorio di Proprietà Intellettuale Università Luiss), Michele Boccia (avvocato, docente in diritto d'autore e multimedia Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), Deborah De Angelis (avvocato, docente di diritto d’autore e nuove tecnologie), Giovanni Figà-Talamanca (Università di Roma Tor Vergata), Francesco Graziadei (avvocato, Osservatorio di Proprietà Intellettuale Università Luiss) Maria Lillà Montagnani (Università Bocconi), Marco Pierani (Altroconsumo), Eugenio Prosperetti (avvocato, Studio Legale Prosperetti e associati), Stefano Parise, Anna Maria Mandillo, Rosa Maiello (Associazione Italiana Biblioteche).

Ho visto che alcuni commentatori in rete l'hanno richiamata e indicata come una buona (e di questo li ringrazio) proposta. Voi che ne pensate? On. Folena, ci da una mano a portarla avanti?

p.s.: sono contento che si sia ridimensionata la polemica sul nuovo comma 1-bis: come avevo detto, era per molti versi eccessiva.

Art. 70

1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, di parodia, caricatura e pastiche, di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.

2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, che siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

3. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.

4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.

5. Sono altresì libere la riproduzione, la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o materiali di altro tipo.




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Incidenti di percorso

Nella giornata di ieri, 10 gennaio, ho avuto qualche "problemino" con uno dei pc che uso. Risultato? L'intera mia lista di contatti ha ricevuto un'email di spam con il seguente oggetto: "Friends... please here!".
A quanti ho potuto ho chiesto scusa privatamente, per tutti gli altri uso il blog (almeno se dovessero cercare in rete informazioni sulla cosa le troverebbero qui) .
Come se non bastasse stamattina uno dei destinatari per avvertirmi ha fatto uno sciagurato reply-all!
Ad ogni modo grazie ai tanti che si sono premurati di segnalarmi quanto stava accadendo e che mi hanno consentito di limitare i danni, almeno in parte.
Ancora le mie scuse per l'inconveniente!

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martedì, gennaio 08, 2008

Ancora sulla modifica dell'articolo 70 lda: la precisazione dell'on. Folena

Ricevo da Guido Iodice, capo ufficio stampa dell'on. Folena, e volentieri pubblico:

"Mi dispiace che in rete si travisi il significato, giuridico e politico, dell'introduzione del nuovo comma 1-bis nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Prima di tutto va rilevato che rimane in piedi, del tutto, il primo comma, il quale limita la riproduzione alla citazione e al riassunto e, quindi, non all'intera opera.In più il motivo della pubblicazione non può essere la mera illustrazione.
Viceversa il nuovo comma 1-bis estende - e sottolineo questo aspetto - la possibilità di pubblicazioni "libere" sia pure solo per siti didattici e scientifici all'intera opera (immagine o musica), anche se degradata. Cosa significa, in pratica?Se ho un blog didattico, un sito scientifico, a norma dell'articolo 70 non posso pubblicare opere coperte da altrui diritto d'autore, per intero.
Ad esempio se ho un sito didattico sulla fotografia, non posso pubblicare un'opera di un grande fotografo come H.Newton né un file audio con una canzone di un cantante famoso, per esempio Vasco Rossi.
Ma neppure la foto al microscopio di una cellula, se coperta da diritto d'autore.Con questa nuova norma, invece, previa definizione dei criteri da parte del ministero (noi avremmo voluto scriverli direttamente nella norma, ma abbiamo accettato una mediazione) questo sarà possibile. Ovviamente a certe condizioni (di qui la minore risoluzione o la degradazione) in modo tale che non si entri in contrasto con l'utilizzazione economica dell'opera stessa. Ad esempio, un file audio potrebbe essere messo a disposizione sul sito con una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile. O un immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa (quindi praticamente tutte le immagini del web).
L'ispirazione è stata un disegno di legge dei Verdi proprio riguardo i siti didattici.
Si può certo dissentire per la portata limitata dell'intervento, ma difatti non era certo quella la sede per una revisione del diritto d'autore complessivo. La commissione del professor Gambino era al lavoro e mai ci saremmo permessi di procedere senza prima aver acquisito i suoi risultati.
Quindi tutto si può dire, ma non che questa novella restringa le libere utilizzazioni attuali. Semmai, di poco, le allarga, venendo incontro all'esigenza di tanti docenti che hanno blog e siti didattici. Né può essere confusa con altre questioni (il diritto di panorama e il codice Urbani) che nulla hanno a che vedere con questa piccola - piccolissima, ma comunque importante - isola di libertà."

Pietro Folena, Presidente della Commissione Cultura della Camera.

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Nessuno ha rubato nulla (era "Cultura degradata")

Quando è stato approvato il famigerato (a questo punto l'aggettivo ci sta bene) disegno di legge 1861 che ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell'articolo 70 della nostra legge sul diritto d'autore, in pochissimi se ne sono accorti.
Il cenone della vigilia era alle porte e, sinceramente, non fosse stato per la mailing list del Partito Pirata, neppure io ne avrei saputo nulla, nonostante conoscessi bene la genesi di quel provvedimento e la sua evoluzione.
Poi, come spesso accade in rete, sono bastate poche ore, a festività quasi concluse, perchè lo sdegno (in larga parte totalmente immotivato) si diffondesse a partire dal blog dell'amico Guido Scorza, per poi passare su Interlex e giungere a Punto Informatico.

Ho letto molti, forse troppi, commenti ipercritici in giro per la rete. Ribadisco di non essere affatto d'accordo.

La norma è scritta male? Effettivamente si.
Mi impedisce di fare cose che prima potevo fare? Direi di no.
Mi consente al contrario di fare qualcosa(inainaina) in più? Direi di si.

Tutto il resto davvero non lo capisco...

Prima dell'introduzione del comma 1-bis avevamo questo: "L'art. 70 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (sul diritto d'autore) laddove al primo comma consente la libera pubblicazione dell'opera in deroga ai principi generali fissati dall'art. 2577 cod. civ. e dall'art. 12 stessa legge, prevede testualmente che la pubblicazione avvenga per riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti dell'opera stessa, escludendone di conseguenza la pubblicazione per intero, ancorché questa avvenga per scopo di critica, discussione, informazione ed insegnamento, atteso che tale scopo non può giustificare la violazione del diritto esclusivo di pubblicazione dell'autore o suoi aventi causa con conseguente annullamento o riduzione del relativo contenuto economico. " Cass. civ., sez. I 15-01-1992, n. 412

Ora quella riproduzione per intero, in pochissime ipotesi (quelle del comma 1-bis), potrà avvenire.

Sarà poco, sarà insufficiente, sarà inutile, ma non vedo proprio come possa essere dannoso.

Quello che vedo, invece, è che grazie alla pubblicità negativa fatta a questo provvedimento molti hanno scoperto che comportamenti considerati perfettamente leciti in realtà non lo erano affatto.

La legge sul diritto d'autore vigente è piena zeppa di cose a cui il senso comune si ribellerebbe.

Questa piccola norma non ha operato alcun furto di cultura digitale, non più di quanto facciano molte delle altre vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore che, grazie a Dio, nessuno conosce e nessuno rispetta.


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domenica, gennaio 06, 2008

SIAE ente pubblico economico: cosa cambia?

Con la definitiva approvazione della disegno di legge 1861 alla SIAE è stato riconosciuto lo status di Ente Pubblico Economico.
Ho visto che, qua e là in rete, diverse persone hanno chiesto cosa ciò significhi e quali siano le conseguenze.
Ho pensato così di fare cose utile riportando qui di seguito alcuni stralci della relazione introduttiva della proposta di legge (da cui poi è derivato il provvedimento sopra citato) in cui tale circostanza viene esplicitata:

"L'inserzione della disciplina della SIAE nel novero di quelle relative agli enti pubblici nazionali «riordinati» con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, secondo le deleghe generali contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 59, ha prodotto, e sta tuttora producendo, rilevanti distorsioni della concreta attività svolta dalla SIAE, che è attività di natura imprenditoriale, disciplinata da norme di diritto privato, in ordine alla quale l'interesse pubblico risiede esclusivamente nella rilevanza costituzionale di promozione della cultura (articolo 9 della Costituzione) che l'attività stessa dell'ente realizza per l'ordinamento, a beneficio della comunità. I mezzi economici per la realizzazione degli scopi imprenditoriali dell'ente sono tratti dai risultati che l'ente stesso consegue nello svolgimento della propria attività di impresa produttiva di servizi, non avvalendosi - né direttamente, né indirettamente - di alcuna sovvenzione, finanziamento o particolare vantaggio a carico del bilancio dello Stato o di altri enti o organismi pubblici (in tal senso, si veda la nota che il Ministro per i beni e le attività culturali ha indirizzato al Presidente del Senato della Repubblica il 1o marzo 2006, protocollo n. UDC5607)...

... Il generale sistema normativo offerto dal decreto legislativo n. 419 del 1999 ha invece fatto sì che alla SIAE fossero riferite, nel tempo, una serie di disposizioni tese ad attuare vincoli di finanza pubblica volti a razionalizzare l'utilizzo di trasferimenti a carico di bilanci pubblici. Di tali trasferimenti la stragrande maggioranza degli enti pubblici nazionali fruisce in maniera diversificata, ma il riferimento alla SIAE, nei fatti, risulta assolutamente inconferente (per tutte, le disposizioni di cui all'articolo 212 del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999). Sostiene le dette considerazioni anche la circostanza che mai alla SIAE è stata riferita la natura di pubblica amministrazione ovvero di ente pubblico non economico per gli effetti previsti dalle elencazioni contenute nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si rende necessario pertanto estrapolare dal sistema normativo del decreto legislativo n. 419 del 1999 la disciplina della SIAE, contenuta attualmente nel suo articolo 7, e sostituirla con le disposizioni della presene proposta di legge, composta da un solo articolo diviso in sei commi.
Per costante ed univoca giurisprudenza, di legittimità e di merito, dal 1954 (Cassazione, sezione uniti civili 22 ottobre 1954, n. 3991) ad oggi (da ultimo, tribunale di Roma, sezione lavoro, 25 maggio 2006), con innumerevoli decisioni uniformi, la SIAE è stata qualificata ente pubblico economico in quanto, pur rivestendo caratteristiche di perseguimento di funzioni pubbliche, agisce in forma di azienda, secondo regole civilistiche e con caratteristiche imprenditoriali. Anche il vigente articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999, definendo normativamente la SIAE ente pubblico a base associativa, afferma che l'attività della medesima è disciplinata dalle norme di diritto privato. Sintetizzando le predette considerazioni, si propone la definizione della SIAE quale «ente pubblico economico a base associativa», raccogliendo nell'unica formulazione i risultati dell'ormai ius receptum giurisprudenziale e l'efficace, ma parziale, definizione del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999. Nel comma 1 si riportano, inoltre, alcune opportune formulazioni normative già contenute nell'abrogando articolo 7...

...L'esordio del comma 3 offre definitivamente chiarezza sulla natura della gestione economica e finanziaria della SIAE, le cui risultanze non concorrono né al fabbisogno, né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni, tant'è che il bilancio dell'ente non è allegato a quello del Ministero vigilante per la successiva trasmissione al Parlamento ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468 del 1978. La vigilanza sull'ente si conferma attribuita congiuntamente al Ministro per i beni e le attività culturali e al Presidente del Consiglio dei ministri; si prevede che sia sentito, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di specifica competenza. L'attività di vigilanza, inoltre, è definita con maggior precisione, concentrandola sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente. Ciò in linea con il principio generale di una maggiore snellezza di tale vigilanza, in ragione della salvaguardia dell'autodeterminazione di un ente «ad alto tasso di autonomia finanziaria» quale è la SIAE. Allo stato attuale, invece, tale vigilanza si estende anche ai piani di ripartizione dei diritti d'autore ai rispettivi titolari e all'intreccio delle numerose questioni conseguenti. Il piano di ripartizione dei diritti economici spettanti ai titolari delle opere dell'ingegno intermediate dalla SIAE risulta essere il prodotto della volontà degli organi collegiali dell'ente, rappresentativi, a più livelli funzionali (di indirizzo, consultiva, di controllo), della volontà della base associativa. Si tratta di diritti soggettivi di natura privatistica la cui nascita e la cui modificazione risulta frutto dell'autodeterminazione di un ente (a base associativa) avente, come detto, alto tasso di autonomia finanziaria (per la SIAE, il massimo), in quanto completamente privo di benefìci derivanti da trasferimenti a carico dei bilanci pubblici".

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sabato, gennaio 05, 2008

Every little bit helps

Senza vergogna

Una nuova magia del mago Walter:

10 novembre 2007, fonte Repubblica .it:

"Con le parole pronunciate oggi, sulla necessità di una legge elettorale proporzionale, Walter Veltroni ha proposto una legge elettorale che si avvicina, anche se non in tutti i punti, a quella in vigore in Germania"

5 gennaio 2008, fonte Repubblica.it:

"Legge elettorale, Walter Veltroni: no a chi vuole il sistema tedesco"

L'importante nella vita è avere le idee chiare...

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giovedì, gennaio 03, 2008

Commoner Letter #3 - Beth Kanter

Proseguo nella pubblicazione delle traduzioni (non ufficiali) delle commoner letters, ovverosia le lettere scritte da sostenitori celebri delle licenze Creative Commons in occasione della campagna di raccolta fondi che si è conclusa, con grande successo, lo scorso 31 dicembre.
La lettera è a firma di Beth Kanter, la versione originale la trovate qui.

Buona lettura!


"Io sono un'insegnante, una formatrice, una blogger che lavora con realtà non profit su come usare i media sociali per un cambiamento sociale. Creative Commons svolge un ruolo importante nella mia vita professionale - sia che stia cercando foto o musiche rilasciate sotto una licenza Creative Commons in modo da poterle utilizzare come materiale didattico, sia che stia scrivendo sul blog a proposito delle modalità innovative con cui le realtà non profit stanno abbracciando lo spirito di apertura.
Recentemente ho letto un articolo sulle raccolte di fondi operate su siti di social networking. Una frase in particolare mi ha colpito: "La generazione Facebook abbraccia le sue cause nello stesso modo in cui indossa un capo di abbiagliamento alla moda". Anche se, tecnicamente, sono probabilmente oltre il limite di età per essere inclusa nella generazione Facebook, dopo tutto ho festeggiato il mio cinquantesimo compleanno con un 5.0 birthday Photo Card Remix Contest, tuttavia proprio questo mese nel mio blog sto sostenendo una delle battaglie che reputo maggiormente importanti esattamente nello stesso modo in cui indosserei un capo alla moda.
Il mese scorso ho colorato il mio blog di rosa a sostegno della ricerca contro il cancro alla mammella. Questo mese l'ho colorato di grigio per renderlo maggiormente compatibile con i colori del logo Creative Commons. Ma non è tutto. Ho inserito sul mio profilo di Facebook e su Twitter una foto in cui indosso una t-shirt con il logo di Creative Commons e il widget per le donazioni.
Perché?
Ho un forte interesse per il futuro del mio lavoro e della cultura partecipativa. Come attivista ed evangelista dei valori e degli strumenti di Creative Commons voglio fare la mia parte per contribuire a garantire che la nostra cultura possa rimanere la più libera e accessibile possibile.
Ecco perché ho remixato il widget per la raccolta di fondi sul mio blog a sostegno della campagna annuale di Creative Commons. Spero che voi farete lo stesso e spero che vogliate anche effettuare una donazione.
Questo evidenzia quanto io apprezzi le licenze Creative Commons, anzi no, quanto ami Creative Commons.
E' talmente vero che rilascio quasi tutto quello faccio sotto licenza CC - con la licenza meno restrittiva - la "Attribuzione". Ciò significa che ho reso semplice condividere il mio lavoro con voi e con gli altri. Ne ho anche raccolto benefici. Le mie foto, i miei articoli, i miei video hanno letteralmente viaggiato in tutto il mondo. Questo mi ha aiutato a creare un pubblico.
Voglio fare in modo che i miei bambini possano ancora godere di questa libertà quando cresceranno.
Ed è per questo che sto insegnando ai miei figli cos'è Creative Commons. Proprio l'altro giorno mio figlio doveva creare uno slide show sui castori. Così abbiamo cercato foto rilasciate sotto una delle licenze CC. Gli ho insegnato le caratteristiche delle quattro diverse licenze. Ha solo otto anni, ma è stato in grado non solo di parlare dei castori ai sui compagni di classe, ma ha anche detto loro come e perché si possono utilizzare queste foto prese da Internet! Ed ha solo otto anni!
Quindi, unitevi a me nell'inserire il widget di Creative Commons sul vostro blog, nel vostro profilo del social network cui siete iscritti, etc e dite al mondo perchè amate Creative Commons. E, se vi è possibile - fate una donazione alla raccolta fondi annuale di Creative Commons".

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mercoledì, gennaio 02, 2008

Buon Anno!

Eccomi qui, di ritorno da Parigi! Buon anno a tutte le persone che, per scelta o per puro caso, leggono questo Blog.
Stamattina ho trovato in inbox una sopresa decisamente gradita: Altalex ha (ri)pubblicato il mio articolo "L'Informatica, il Diritto e l'importanza dell'Errore", apparso originariamente nella rubrica "Informatica Giuridica" che curo per "Il Nuovo Diritto - Rassegna Giuridica Pratica" e che, grazie alla disponibilità del suo direttore, Leo Stilo, viene licenziata sotto Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia.
Sempre Altalex ha inserito questo blog nella mappa "Blog e Giustizia - i blog sul mondo della giustizia".
Insomma un buon modo di inziare l'anno ;-)

P.s.: ci sono migliaia di opere che il 1 gennaio 2008 sono entrate nel pubblico dominio, ad esempio quelle di George Gershwin (ricordate "Summertime"?)!!! Per scoprire quali sono le altre date un'occhiata qui.

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