martedì, gennaio 08, 2008

Ancora sulla modifica dell'articolo 70 lda: la precisazione dell'on. Folena

Ricevo da Guido Iodice, capo ufficio stampa dell'on. Folena, e volentieri pubblico:

"Mi dispiace che in rete si travisi il significato, giuridico e politico, dell'introduzione del nuovo comma 1-bis nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Prima di tutto va rilevato che rimane in piedi, del tutto, il primo comma, il quale limita la riproduzione alla citazione e al riassunto e, quindi, non all'intera opera.In più il motivo della pubblicazione non può essere la mera illustrazione.
Viceversa il nuovo comma 1-bis estende - e sottolineo questo aspetto - la possibilità di pubblicazioni "libere" sia pure solo per siti didattici e scientifici all'intera opera (immagine o musica), anche se degradata. Cosa significa, in pratica?Se ho un blog didattico, un sito scientifico, a norma dell'articolo 70 non posso pubblicare opere coperte da altrui diritto d'autore, per intero.
Ad esempio se ho un sito didattico sulla fotografia, non posso pubblicare un'opera di un grande fotografo come H.Newton né un file audio con una canzone di un cantante famoso, per esempio Vasco Rossi.
Ma neppure la foto al microscopio di una cellula, se coperta da diritto d'autore.Con questa nuova norma, invece, previa definizione dei criteri da parte del ministero (noi avremmo voluto scriverli direttamente nella norma, ma abbiamo accettato una mediazione) questo sarà possibile. Ovviamente a certe condizioni (di qui la minore risoluzione o la degradazione) in modo tale che non si entri in contrasto con l'utilizzazione economica dell'opera stessa. Ad esempio, un file audio potrebbe essere messo a disposizione sul sito con una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile. O un immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa (quindi praticamente tutte le immagini del web).
L'ispirazione è stata un disegno di legge dei Verdi proprio riguardo i siti didattici.
Si può certo dissentire per la portata limitata dell'intervento, ma difatti non era certo quella la sede per una revisione del diritto d'autore complessivo. La commissione del professor Gambino era al lavoro e mai ci saremmo permessi di procedere senza prima aver acquisito i suoi risultati.
Quindi tutto si può dire, ma non che questa novella restringa le libere utilizzazioni attuali. Semmai, di poco, le allarga, venendo incontro all'esigenza di tanti docenti che hanno blog e siti didattici. Né può essere confusa con altre questioni (il diritto di panorama e il codice Urbani) che nulla hanno a che vedere con questa piccola - piccolissima, ma comunque importante - isola di libertà."

Pietro Folena, Presidente della Commissione Cultura della Camera.

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4 Commenti:

Alle 6:48 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

semplice e diretta, spiega per bene quell' ''inainaina'' che intendevi te nel poter permettere qualcosa in più.

 
Alle 6:55 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Per capire l'esatta portata delle nuova norma dovremo attendere il decreto attuativo (sperando che non ci mettano anni... nel caso dell'art 71-bis si è dovuto aspettare per ben quattro anni!) che definirà esattamente cosa si potrà pubblicare liberamente.
Bisogna continuare a battersi però per un'altra formulazione di quell'articolo, assai più permissiva, perchè le finalità perseguite sono di indubbio rilievo costituzionale e, a mio avviso, meritano ben altra considerazione

 
Alle 11:19 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

Essendo stata demandata al Governo la definizione di "bassa risoluzione" e "degrado", molti si preoccupano oggi di dover attendere il decreto governativo per poter (re)inserire immagini e musiche, per non dover ulteriormente degradare quelle che non soddisferanno la definizione del decreto; e temono che vengano fissati criteri assurdamente bassi.

Il mio timore e' anche un' altro: che vengano dati criteri *tecnicamente* assurdi, e quindi inapplicabili.

Due esempi:

1 - la Siae contempla gia' nel suo regolamento una tariffa ridotta per immagini pubblicati sui siti Web "a risoluzione inferiore a 72 dpi" (dots per inch, punti per pollice), quando questo ha un senso esclusivamente per immagini destinate alla stampa, e nulla dice sulla qualità dell’ immagine, che potrebbe essere un francobollo illeggibile o un manifesto perfettamente godibile, a seconda del numero di pixel. E' come voler misurare la benzina in metri.

2 - La precedente versione in Commissione del comma 1.bis, poi elisa, recitava: "Per bassa risoluzione delle immagini si intende la risoluzione standard dei monitor per elaboratori elettronici in commercio e dimensioni non superiori a 500 punti per ciascuna dimensione": e questo un senso ce l' aveva. "Per bassa risoluzione delle musiche si intende una frequenza di campionamento non superiore a 8 kilohertz": e questo invece era un' assurdita', perche' imponeva di eliminare dalle musiche tutte le frequenze superiori a 4 kilohertz, fossero pure le sole di interesse.

**La SOLA misura sensata della qualità di un' immagine o musica e' il loro contenuto informativo, che si misura in bit.**

Per fissare le idee, un secondo di musica su CD richiede 1,4 Mbit (mentre per non degradare un ottimo vinile ne servirebbero 4,6); I file MP3 piu' comuni hanno bitrate di 128 Kbit/secondo, e contengono quindi il 9% dell' informazione dello stesso brano sul CD ( il 2,7% della miglior registrazione tecnicamente possibile).

La miglior foto scattata da una camera NON digitale (lastra di formato 13 x 18 cm, risolvenza di 200 linee/mm) richiede, per
essere riprodotta in digitale con il minimo degrado, piu' di 40 GIGAbit. Le migliori reflex digitali (21 Mpixel) scattano foto da 500 Mbit; le buone camere tascabili da 4,2 Mpixel, foto da 100 Mbit. che una compressione Jpeg "degrada" normalmente a circa 20 Mbit PERDENDO informazione non recuperabile. Un' immagine da "500x500 punti" per PC richede 6 Mbit; se compressa nel formato Jpeg, viene ulteriormente degradata a circa 1,5 Mbit, cioè all' 1,5 % di una foto casalinga, ma al 0,3% di una foto professionale (n.b.: le occupazioni su disco sono ancora inferiori a causa dell' ulteriore compressione senza perdita).

A mio avviso, le riproduzioni digitali che conservano meno dell' 1% di informazione di un' originale posto in commercio dovrebbero già ora essere considerate RIASSUNTI, e quindi citabili già ai sensi del comma 1 dell' art. 70.

Se il comma 1.bis vuole, come dice Folena, "allargare almeno di poco le libere utilizzazioni attuali, venendo incontro all'esigenza di tanti docenti che hanno blog e siti didattici", per non stravolgerlo il decreto dovrebbe fissare una percentuale ben superiore all' 1%, diciamo attorno al 10%.

*Una dizione tecnicamente corretta dovrebbe essere: "riproduzioni digitali con contenuto informativo in bit non superiore al 10% degli originali posti in commercio, o della miglior riproduzione digitale tecnicamente possibile degli originali, se posti in commercio solo in versione non digitale."*

Tommaso Russo, Trieste

 
Alle 2:19 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Ciao Tommaso,

grazie mille per il tuo splendido commento. Credo che dovrebbe davvero rappresentare la base di partenza del decreto.

 

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