giovedì, gennaio 17, 2008

Degradazione immorale?

Tanto si è detto e scritto sul neo-introdotto, comma 1-bis dell'art. 70 l.d.a. C'è, tuttavia, un ulteriore aspetto che mi pare possa emergere dalla sua formulazione.

La norma affermando esplicitamente "È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro..." di fatto pone un limite non solo alle pretese patrimoniali dell'autore (o di chi detiene i diritti di utilizzazione economica dell'opera) ma (forse) altresì ad un suo diritto "morale", ovverosia quello di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altro intervento a danno dell'opera stessa che sia fonte di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.

Interessante notare, che abbastanza di recente, nel 2005, il Tribunale di Roma, sez. IX, ha avuto modo di sentenziare: "Trattandosi di una modificazione dell'opera dell'autore, la trasmissione televisiva della versione colorata di un film realizzato in bianco e nero può essere legittimamente effettuata solo con il preventivo consenso del regista o dei suoi aventi diritto. La disciplina legale in tema di protezione del diritto d'autore attribuisce soltanto a quest'ultimo il diritto di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione e, indipendentemente dalla cessione dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del film, l'autore conserva comunque il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altro intervento a danno dell'opera stessa che sia fonte di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. In difetto di un suo esplicito consenso, pertanto, andrà riconosciuto all'autore dell'opera modificata sia il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di apportare modifiche al film, sia il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la lesione del suo diritto morale d'autore".

Dunque, a prescindere dal profilo inerente i diritti di utilizzazione economica, la colorazione di un un film in bianco e nero è da considerarsi (per riprendere le parole dell'art. 20 l.d.a.) una "deformazione, mutilazione, od altra modificazione" in grado di pregiudicare l'onore o la reputazione dell'autore.

E una canzone degradata?

p.s.: a proposito di degradazione... alcuni amici, prendendo spunto dalle polemiche sulla immagini degradate e sulla cultura degradata, hanno pensato bene di trasformare il dibattito in arte o meglio in degradarte! Forse le opere in questione non rispettano in pieno una legge del 1941, ma quando mai la genialità si è lasciata imbrigliare da così poco? ;-)

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8 Commenti:

Alle 12:20 AM , Anonymous Anonimo ha detto...

Il tuo ragionamento non mi convince perché degradare non significa deformare. Qualsiasi immagine è degradata rispetto ad un'altra dal punto di vista della definizione. Invece deformare un'immagine significa alterarne un singolo aspetto, come ad esempio il colore.

Ad esempio, la figura della gioconda utilizzata da quelli di degradarte non è un'immagine degradata ma un'immagine deformata attraverso un effetto grafico.

 
Alle 12:21 AM , Anonymous Anonimo ha detto...

Ho detto sigolo aspetto ma ovviamente possono essere molti.

 
Alle 9:45 AM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Ok però tieni presente che la norma non parla solo di deformazione o mutilazione ma anche genericamente di "altra modificazione" che possa essere di pregiudizio etc.

 
Alle 7:08 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

Esatto, qualsiasi modificazione CHE POSSA ESSERE PREGIUDIZIEVOLE. Non c'è scritto che qualsiasi modificazione lede i diritti morali (nemmeno la SIAE si è spinta così lontano)! E non mi pare che nessuna sentenza abbia mai detto che il semplice degradamento lede i diritti morali: perché allora tutto ciò che non è copia esatta dell'originale li lederebbe.

 
Alle 7:23 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

E' quello che ho scritto io nella risposta precedente... qualsiasi altra modificazione che possa essere di pregiudizio ;-)

La riflessione/provocazione nasceva appunto dalla sentenza citata del tribunale di Roma in cui la colorazione di un film, originariamente in bianco e nero, era stata ritenuta potenzialmente lesiva del diritto morale di cui all'art. 20 l.d.a.

Ad ogni modo grazie per il tuo contributo, è sempre una buona cosa il confronto ;-)

 
Alle 12:57 AM , Anonymous Anonimo ha detto...

Grazie a te.

La sentenza non parla di semplice degradamento ma di aggiunta di colore che è tutt'altra cosa.

Quindi serve a poco richiamare quella sentenza per sostenere quella riflessione/provocazione. ;-)

 
Alle 2:51 AM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Ok grazie per l'ennesima precisazione! Continuo a pensarla diversamente però e credo che il richiamo a quella sentenza sia assolutamente appropriato.

 
Alle 12:49 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

Grazie a te per l'ennesima replica e per la disponibilità al dialogo.

 

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