domenica, gennaio 06, 2008

SIAE ente pubblico economico: cosa cambia?

Con la definitiva approvazione della disegno di legge 1861 alla SIAE è stato riconosciuto lo status di Ente Pubblico Economico.
Ho visto che, qua e là in rete, diverse persone hanno chiesto cosa ciò significhi e quali siano le conseguenze.
Ho pensato così di fare cose utile riportando qui di seguito alcuni stralci della relazione introduttiva della proposta di legge (da cui poi è derivato il provvedimento sopra citato) in cui tale circostanza viene esplicitata:

"L'inserzione della disciplina della SIAE nel novero di quelle relative agli enti pubblici nazionali «riordinati» con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, secondo le deleghe generali contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 59, ha prodotto, e sta tuttora producendo, rilevanti distorsioni della concreta attività svolta dalla SIAE, che è attività di natura imprenditoriale, disciplinata da norme di diritto privato, in ordine alla quale l'interesse pubblico risiede esclusivamente nella rilevanza costituzionale di promozione della cultura (articolo 9 della Costituzione) che l'attività stessa dell'ente realizza per l'ordinamento, a beneficio della comunità. I mezzi economici per la realizzazione degli scopi imprenditoriali dell'ente sono tratti dai risultati che l'ente stesso consegue nello svolgimento della propria attività di impresa produttiva di servizi, non avvalendosi - né direttamente, né indirettamente - di alcuna sovvenzione, finanziamento o particolare vantaggio a carico del bilancio dello Stato o di altri enti o organismi pubblici (in tal senso, si veda la nota che il Ministro per i beni e le attività culturali ha indirizzato al Presidente del Senato della Repubblica il 1o marzo 2006, protocollo n. UDC5607)...

... Il generale sistema normativo offerto dal decreto legislativo n. 419 del 1999 ha invece fatto sì che alla SIAE fossero riferite, nel tempo, una serie di disposizioni tese ad attuare vincoli di finanza pubblica volti a razionalizzare l'utilizzo di trasferimenti a carico di bilanci pubblici. Di tali trasferimenti la stragrande maggioranza degli enti pubblici nazionali fruisce in maniera diversificata, ma il riferimento alla SIAE, nei fatti, risulta assolutamente inconferente (per tutte, le disposizioni di cui all'articolo 212 del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999). Sostiene le dette considerazioni anche la circostanza che mai alla SIAE è stata riferita la natura di pubblica amministrazione ovvero di ente pubblico non economico per gli effetti previsti dalle elencazioni contenute nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si rende necessario pertanto estrapolare dal sistema normativo del decreto legislativo n. 419 del 1999 la disciplina della SIAE, contenuta attualmente nel suo articolo 7, e sostituirla con le disposizioni della presene proposta di legge, composta da un solo articolo diviso in sei commi.
Per costante ed univoca giurisprudenza, di legittimità e di merito, dal 1954 (Cassazione, sezione uniti civili 22 ottobre 1954, n. 3991) ad oggi (da ultimo, tribunale di Roma, sezione lavoro, 25 maggio 2006), con innumerevoli decisioni uniformi, la SIAE è stata qualificata ente pubblico economico in quanto, pur rivestendo caratteristiche di perseguimento di funzioni pubbliche, agisce in forma di azienda, secondo regole civilistiche e con caratteristiche imprenditoriali. Anche il vigente articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999, definendo normativamente la SIAE ente pubblico a base associativa, afferma che l'attività della medesima è disciplinata dalle norme di diritto privato. Sintetizzando le predette considerazioni, si propone la definizione della SIAE quale «ente pubblico economico a base associativa», raccogliendo nell'unica formulazione i risultati dell'ormai ius receptum giurisprudenziale e l'efficace, ma parziale, definizione del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999. Nel comma 1 si riportano, inoltre, alcune opportune formulazioni normative già contenute nell'abrogando articolo 7...

...L'esordio del comma 3 offre definitivamente chiarezza sulla natura della gestione economica e finanziaria della SIAE, le cui risultanze non concorrono né al fabbisogno, né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni, tant'è che il bilancio dell'ente non è allegato a quello del Ministero vigilante per la successiva trasmissione al Parlamento ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468 del 1978. La vigilanza sull'ente si conferma attribuita congiuntamente al Ministro per i beni e le attività culturali e al Presidente del Consiglio dei ministri; si prevede che sia sentito, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di specifica competenza. L'attività di vigilanza, inoltre, è definita con maggior precisione, concentrandola sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente. Ciò in linea con il principio generale di una maggiore snellezza di tale vigilanza, in ragione della salvaguardia dell'autodeterminazione di un ente «ad alto tasso di autonomia finanziaria» quale è la SIAE. Allo stato attuale, invece, tale vigilanza si estende anche ai piani di ripartizione dei diritti d'autore ai rispettivi titolari e all'intreccio delle numerose questioni conseguenti. Il piano di ripartizione dei diritti economici spettanti ai titolari delle opere dell'ingegno intermediate dalla SIAE risulta essere il prodotto della volontà degli organi collegiali dell'ente, rappresentativi, a più livelli funzionali (di indirizzo, consultiva, di controllo), della volontà della base associativa. Si tratta di diritti soggettivi di natura privatistica la cui nascita e la cui modificazione risulta frutto dell'autodeterminazione di un ente (a base associativa) avente, come detto, alto tasso di autonomia finanziaria (per la SIAE, il massimo), in quanto completamente privo di benefìci derivanti da trasferimenti a carico dei bilanci pubblici".

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7 Commenti:

Alle 1:03 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

allora di fatto, corregimi se sbaglio, con questa legge la Siae acquista più potere a livello di diritti d'autore e alle relative controversie che ne potrebbero nascere?

 
Alle 5:09 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Gli effetti principali attengono, a mio avviso, alla rimozione di una serie di vincoli di finanza pubblica cui la SIAE era sottoposta.
Sicuramente ne esce rafforzata, ma per molti versi è il riconoscimento di uno status che la giurisprudenza le aveva già attribuito.

 
Alle 6:08 PM , Blogger Unknown ha detto...

Altra conseguenza rilevante è il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria per atti come l'ordinanza di ripartizione, con la quale l'Ente annualmente stabilisce i criteri di corresponsione ai propri associati dei compensi derivanti dalle utilizzazioni delle opere tutelate.

 
Alle 6:08 PM , Blogger Unknown ha detto...

Altra conseguenza rilevante è il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria per atti come l'ordinanza di ripartizione, con la quale l'Ente annualmente stabilisce i criteri di corresponsione ai propri associati dei compensi derivanti dalle utilizzazioni delle opere tutelate.

 
Alle 4:46 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Grazie Deborah per la preziosa integrazione ;-)

 
Alle 9:38 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

Si, probabilmente lo e

 
Alle 1:08 PM , Blogger Simone Aliprandi ha detto...

la questione di fondo è... la SIAE deve sottostare alle norme del CAD e del Decreto Trasparenza?? perchè se deve sottostarci... c'è da ridere. ma proprio a crepapelle.

 

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