domenica, agosto 24, 2008

Jamison Young, Jamendo, BeatPick ed X-Files - parte prima

Premessa 1: con tutta probabilità Jamison Young, Jamendo e BeatPick sono parole che non dicono nulla ad un vasto pubblico. X-Files, invece, con tutta probabilità è più noto.

Premessa 2: come riporta Lorenzo sul suo blog ho chiesto informazioni a BeatPick per avere più chiara la vicenda.

I fatti sono questi (cerco di riassumerli in breve sperando di non omettere nulla di rilevante): un giovane artista australiano, stabilitosi in Europa, pubblica sul proprio sito e su Jamendo un album dal titolo "Shifting sands of a blue car" (lo trovate nel player, qui accanto), utilizzando la licenza Creative Commons più "permissiva", ossia quella "Attribution", nella versione localizzata australiana. In sostanza io licenziatario posso utilizzare l'opera come meglio credo, anche per finalità commerciali, anche per realizzare opere derivate. Devo solo indicare la paternità dell'opera secondo le modalità rese esplicite dall'autore e rendere chiari ai terzi, per ogni uso futuro, i termini della licenza originaria.

Quindi posso prendere l'opera di Jamison e, se ci riesco, posso provare a guadagnarci su, senza dovergli riconoscere nulla in termini monetari.

Fino a qui tutto semplice... solo che poi la faccenda inzia a complicarsi.

Se andate sul sito della BeatPick scoprirete che tra le opere di cui la stessa BeatPick detiene i diritti, non in esclusiva, c'è proprio "Shifting Sands of a Blue Car", solo che questa volta l'album risulta licenziato con la più restrittiva "Attribution-Non Commercial- ShareAlike" (generic), cioè non posso usare l'opera per finalità commerciali. Per gli usi commerciali sarà la BeatPick a licenziare l'opera, retrocedendo il 50% dell'introito all'artista, che le ha ceduto i diritti.

Capita allora che con la prima licenza ho, ad esempio, la possibilità di utilizzare gratuitamente "memories child" (uno dei brani dell'album... ricordate il titolo) come colonna sonora di un videogame che la mia azienda sta sviluppando, mentre nel secondo caso dovrò corrispondere alla Beatpick (facendo una simulazione sul loro sito, con un'ipotesi di bassa distribuzione del prodotto) la somma di € 1.388,75.

E così per tutti i possibili usi commerciali dell'opera.

Incomincia a sorgere un primo problema: se riempio questo blog di banner pubblicitari e mantengo il player qui accanto con l'album di Jamison Young, sono titolato a farlo? Io direi di si alla luce della licenza Attribution. La Beatpick, con tutta probabilità, busserebbe alla mia porta per chiedermi quanto loro dovuto.

Come la mettiamo? Dalla mia avrei il legal code della licenza che al punto 7, lett. b dice: "Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above".

Dunque, anche se la medesima opera è stata rilasciata sotto una differente licenza, quella da me accettata con la prima utilizzazione (BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE) continua ad essere valida ed efficace.

Potrei avere però qualche problema a provarlo, perchè il testo della licenza non risulta associato all'opera e, laddove sparissero il sito dell'autore e quello di Jamendo, mi ritroverei con qualche freccia in meno nel mio arco.

To be continued...

Etichette: , , , ,

3 Commenti:

Alle 11:12 AM , Anonymous Anonimo ha detto...

Veramente interessante questo caso! C'è però un aspetto che non mi è ben chiaro sul quale, se possibile, vorrei chiedere una spiegazione. Riguarda questo passaggio: "Potrei avere però qualche problema a provarlo, perchè il testo della licenza non risulta associato all'opera e, laddove sparissero il sito dell'autore e quello di Jamendo, mi ritroverei con qualche freccia in meno nel mio arco."
La domanda è: per dimostrare che ho usufruito di una particolare licenza creative commons per la fruizione (modifica, vendita ecc) di un'opera devo sempre poter mostrare la pagina del sito che ospitava il contenuto in questione, mettendo in evidenza che lì era specificata quella particolare licenza?

 
Alle 12:28 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Ciao Alessandro, c'è un problema a monte (e che ho volutamente lasciato tra le righe per evitare di complicare troppo la faccenda) che non riguarda solo le licenze CC, ma tutte le licenze che operano in modalità analoga. Il problema è se esse integrino il requisito della forma scritta ad probationem prevista dall'art. 110 l.d.a. e 2581 c.c.
Questo è un punto dolente non tanto lato licenziante ma rispetto al lato licenziatario che si troverebbe, convenuto in giudizio per aver fatto un uso non consentito secondo termini e modalità indicate dall'attore, a dover dimostrare la correttezza della propria condotta in forza della licenza accordatagli dal licenziante.

Uno dei punti di debolezza attuali delle CC (dal punto di vista della tenuta processuale lato licenziatario, ripeto) è, a mio avviso, che manca un'associazione univoca tra testo della licenza e opera licenziata il che può rendere problematico operare il ricongiungimento sul piano probatorio.

Mi pare che Creative Commons stia operando per colmare questa lacuna.

 
Alle 11:02 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

Grazie mille per la dettagliata spiegazione, gentilissimo come sempre!
Effettivamente l'assenza di un'associazione univoca licenza-opera licenziata (che scopro grazie al tuo blog) è piuttosto singolare.
Speriamo che questo problema possa essere risolto!

 

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]