giovedì, ottobre 30, 2008

I Dj e le copie di lavoro: il reato non c'è

Oggi su Altalex viene pubblicata una sentenza assai interessante del Tribunale di Napoli, sez. Ischia, sulla liceità della copia di lavoro realizzata da parte del deejay per le proprie esibizioni.

Cosa dice la sentenza? In sostanza, che questo genere di copia rientra perfettamente nella nozione di copia privata di cui all'articolo 71 sexies l.d.a., allorquando il dj che la realizza abbia regolarmente acquistato la copia originale del cd (o del vinile).

Si legge, infatti, nelle motivazioni: "Ed invero, l'uso -da parte del deejay- della cd. “copia di lavoro”, cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal “deejay” per “fini di lucro” ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera dell’ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell'eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia autorizzata".

Merita poi particolare attenzione il ragionamento svolto dalla corte sul concetto di "fine di lucro" nella circostanza di cui trattasi: "per quel che attiene, poi, alla finalità di “lucro” descritta dalla norma scrutinata, essa deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non certo dall'aspetto remunerativo (estraneo alla fattispecie in esame) per l'operato di "tecnico" o "prestatore d'opera" che il “deejay” svolge durante la sua attività: aspetto economico che sussiste (laddove sia stata concordata una remunerazione) in ogni caso, a prescindere dalla realizzazione, da parte del deejay, della cd. “copia di lavoro”: copia che, pertanto, di per sé, non risulta collegata ad alcun fine di lucro".

Il lucro rilevante, almeno con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 71-sexies, è solo ed esclusivamente il lucro diretto e non quello meramente indiretto, deve essere cioè imputabile all'attività di riproduzione in quanto tale.

Possano i dj lavorare in pace.

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