lunedì, febbraio 02, 2009

Dipingendo una fotografia... (Trib. di Milano, Uff. GIP, sentenza 21 novembre 2008)

Leggevo su "Il sole 24 ore - Norme e Tributi" di oggi (pag. 9 "Tutela d'autore anche sulle fotografie") della singolare vicenda che ha visto coinovolto un pittore, reo di aver effettuato la "riproduzione assolutamente fedele e dettagliata di tutti gli elementi costitutivi della fotografia originale".

In buona sostanza, il pittore traeva quadri da alcune fotografie (rectius: opere fotografiche, per come riconosciute dal GIP), violando così il diritto esclusivo di riproduzione spettante all'autore dell'opera fotografica e macchiandosi del reato di cui all'articolo 171 l.d.a.

Come si legge nella sentenza: "l'articolo 171 vieta la riproduzione dell'opera in qualsiasi forma. La pedissequa contraffazione realizzata da X, il quale replica con assoluta fedeltà tutti gli elementi costitutivi della fotografia originale, rende meramente accessorio che il predetto utilizzi il colore e non la fotografia.... Diversamente pensando, si dovrebbe escludere protezione al brano musicale che venga eseguito con strumenti diversi da quelli pensati da chi lo ha scritto, o al libro scritto a mano, che venisse riprodotto a stampa".

Questo passaggio è assai interessante perchè, nel corpo della sentenza, ha la finalità di confutare le argomentazioni espresse non solo dalla difesa ma anche del Pubblico Ministero, incentrate sul fatto che il quadro costituisce un supporto diverso e privo di effetti dannosi.

Premesso che mi convincono assai più le argomentazioni del GIP, riflettevo sul fatto che sarebbe bastata una (possibile) inversione dei ruoli e il processo si sarebbe chiuso con un'assoluzione.

Quando si dice che il diritto non è una scienza esatta!


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1 Commenti:

Alle 5:42 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

La legge è stata mai uguale per tutti? :)

 

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