domenica, marzo 08, 2009

L'emendamento D'Alia è già legge... dal 2003

Ne avevo già parlato qui.

Poi leggendo l'articolo "Caccia alla streghe su Internet" su Wired.it, ho scoperto che il Sen. Vincenzo Vita (PD) la pensa esattamente come me (“Non ho votato l'emendamento perché nonostante originasse da buone intenzioni, la sua scrittura era tecnicamente pericolosa. Non c'è bisogno di nuove leggi, c'è troppa enfasi normativa in questi settori. Con le leggi attuali già oggi se c'è un'indagine che accerta responsabilità definite, il sito può essere oscurato. L'emendamento D'Alia, oltre che dannoso per la sua ampiezza e indeterminatezza avrebbe delle conseguenze profondamente inutili, di tipo censorio”).

Completo il ragionamento con questo raffronto... ditemi voi se il combinato disposto dell'articolo 14, comma 3 (che riporto qui sotto) e 16, comma 3 (citato in un precedente post), D.lgs 70/2003 non può portare ad affermare (forse un pò provocatoriamente) che l'emendamento D'Alia è legge dello Stato... dal 2003.

Comma 1 dell'Emendamento D'Alia, nel testo approvato al Senato:



Art. 50-bis.
(Repressione di attivita` di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)



1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attivita` di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attivita` indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.


Vs.


Articolo 14, comma 3, Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70


Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)


1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

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2 Commenti:

Alle 11:04 PM , Blogger herr doktor ha detto...

no, una differenza c'è, temo: l'art.14 parla di porre fine alle "violazioni commesse", mentre l'emendamento parla di "concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attivita" e cioè si presta ad un utilizzo in prevenzione prima ancora che la condotta illecita sia riscontrata

Poi c'è la stranezza della misura del blocco disposta direttamente dall'autorità amministrativa su segnalazioe (e non disposizione) dell'AGO: e con che strumento si puo'ricorrere contro un provvedimento del genere? Ricorso al TAR?

bah

'notte

 
Alle 9:43 AM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Non sono d'accordo Dok... mi pare che anche l'articolo 14, comma 3 si presti ad un uso "cautelare", posto l'inciso "anche in via d'urgenza"... del resto se ricordi un riferimento al 14, comma 3, c'era nel provvedimento di "sequestro" di The Pirate Bay... poi in quel contesto la citazione era bislacca... ma in altri...

Per quanto attiene poi l'autorità titolata... il 14, comma 3 è anche peggio (potenzialmente) dell'emendamento D'Alia... perchè l'Autorià amministrativa (ad esempio AGCOM?) può, in via d'urgenza, attivarsi senza neppure l'input della AGO.

 

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