lunedì, aprile 27, 2009

Firma digitale e trasferimento quote srl: un primo stop

Una cosa è certa: l'ordinanza del Tribunale di Vicenza che, di fatto, ripristina l'autentica notarile per gli atti di cessione di quote di S.r.l. sottoscritti con firma digitale riaccenderà il fuoco della contesa tra notai e commercialisti.

C'è da dire che, se ad un siffatto esito il Tribunale è potuto pervenire, lo si deve ancora una volta alla pessima tecnica di redazione normativa che continua a contraddistinguere il legislatore negli ultimi tempi.

Commentando su Altalex il neo introdotto articolo 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, avevo avuto modo di scrivere: "Se, come affermato dal Consiglio di Stato, il documento informatico firmato digitalmente deve costituire la semplice evoluzione tecnologica del corrispondente cartaceo, la novella legislativa risulta di difficile inquadramento sistematico. Delle due l'una: o si è inteso rivedere verso il basso (reputandolo, evidentemente, eccessivo) il sistema di garanzie concernente il trasferimento delle quote societarie, o, al contrario, si è ritenuto che l'utilizzo della firma digitale sia di per sé idoneo al raggiungimento delle medesime finalità. Nel primo caso chi scrive rinnova le proprie perplessità per una "deregulation" a metà, che lascia in vita il passato, creando un doppio binario con regole differenti per la medesima operazione. Nel secondo caso, il Legislatore sarebbe incorso in un grossolano errore, confondendo il dettato dell'articolo 24 CAD con la particolare previsione di cui al successivo articolo 25 dello stesso CAD".

Si tratta delle stesse argomentazioni poste a fondamento della citata ordinanza, allorquando si dice: "Nel caso di specie si osserva che, ricorrendo al notaio, le parti sottopongono l'atto di trasferimento ad una procedura più articolata, che dà maggiori garanzie di veridicità, in quanto implica l'autenticazione della firma digitale secondo quanto dispone l'art. 25 CAD ... (omissis) .... Viceversa scegliendo il commercialista, la procedura è più semplice, soprattutto non implica l'autenticazione della firma... (omissis)... Ora, se anche il notaio potesse ricorrere alla procedura semplificata, attuata mediante l'invio telematico dell'atto di trasferimento di quote, ci si chiede se egli potrebbe omettere la procedura di autenticazione della firma e di verifica della legalità dell'atto, così come può fare il commercialista... (omissis) Ritenendo che ciò non sia possibile allora dovrà ammettersi che la sola procedura che venga attuata dal commercialista è meno garantista rispetto a quella attuata dal notaio, con la conseguenza che è rimessa alla libera discrezionalità delle parti quale procedura e quali controlli scegliere. Ed è proprio questa possibilità di scelta delle parti, in quanto realizza nei fatti una deregulation facoltativa della fattispecie, che è inaccettabile sul piano sistematico".

Si diceva, a questo risultato paradossale nei suoi effetti pratici (stante la piena equiparazione del documento informatico al documento cartaceo nel nostro ordinamento, non ci sarebbe stato bisogno di alcuna norma che "autorizzasse" il trasferimento di quote di S.r.l. realizzati mediante un documento informatico sottocritto digitalmente!), si è potuti giungere poichè, come da molti sottolineato, la norma era scritta male.

Ci ricorda il Tribunale di Vicenza: "...se avesse voluto realizzare il compiuto effetto di sottrarre il trasferimento di quote di srl attutato con la procedura semplificata all'autentica notarile della firma digitale, così come previsto dalla legge, il legislatore riformatore avrebbe dovuto prevedere la formula "in deroga all'articolo 2470, comma 2, c.c."

Come dire, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni.


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