lunedì, maggio 18, 2009

La PEC di Stato (ovvero, come ti rovino il mercato con una disposizione di legge)

Come noto agli addetti ai lavori, l'articolo 16-bis del D.L. 185/2008, converito in legge 2/2009, ha previsto ai commi 5 e 7, in estrema sintesi, che ai cittadini che ne facciano richiesta sia attribuita una casella di posta elettronica certificata e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano definite le modalità di rilascio e di uso della predetta casella di posta elettronica certificata.

Occorre premettere che, come di recente sembra solito accadere, la disposizione non rappresenta un'assoluta novità nel nostro ordinamento giacchè qualcosa di analogo (sia pur con disposizione di rango regolamentare e senza l'attribuzione di un diritto soggettivo del cittadino all'assegnazione di una casella PEC) era già previsto nel D.P.R. 68/2005, ossia il regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata, laddove all'articolo 16, comma 2, si affermava (e si afferma): "L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata".

Interessante notare che nel successivo comma 3 si specificava (e si specifica) che "le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata".

Nel D.P.R. 68/2005 l'impostazione era, dunque, chiara. Lo stato può rilasciare caselle di PEC ai cittadini a due rigorose condizioni: 1) che sia lui stesso il gestore di PEC; 2) che questo non ammazzi il mercato e ognuno resti libero di scegliersi il gestore che preferisce.

Ebbene, a leggere lo schema di D.P.C.M. recante le modalità di attivazione, di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini, ai sensi dell'articolo 16 bis sopra richiamato, risulta di tutta evidenza che la strada che si vuole imboccare è un altra: una strada potenzialmente letale per il mercato.

Se, infatti, all'articolo 2 (modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino), comma 1, è dato leggere: "Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del serivizio, assegna un indirizzo PEC", all'articolo 5 (Procedura di scelta dell'affidatario) e all'articolo 6 (monitoraggio del servizio PEC) sono delineate le modalità di individuazione del soggetto privato chiamato a rendere il servizio e gli adempimenti successivi.

In questo modo prende forma uno scenario ammazza-mercato in cui con un'unica gara, ora e per sempre, sarà scelto il gestore di PEC di milioni di cittadini italiani.

Un affare colossale, su cui è bene tenere gli occhi aperti.

Del resto la stessa ANCI, in un documento depositato in occasione della seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile u.s. ha avuto modo di affermare: "Raccomandiamo, inoltre, alla luce di quanto concordato nella riunione tecnica e dei successivi approfondimenti con l'ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, che, coerentemente a quanto previsto dall'art. 5, vengano specificati all'interno del capitolato di gara dei criteri atti a limitare il rischio che si crei una posizione dominante da parte dell'affidatario del servizio, a scapito del mercato".

Stessa posizione ribadita in un documento presentato nella stessa seduta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

E altro bolle in pentola... stay tuned ;-)


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