giovedì, luglio 02, 2009

Il file-sharer aziendalista

L'articolo 171, comma 1, lett. a-bis L.d.A. punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: "a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa"

Il D.Lgs 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societaà e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica. In particolare, ex art. 5, "1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Le due norme sopra citate sembrano destinate ad incontrarsi per effetto di una disposizione in via di approvazione definitiva (manca solo l'ultimo passaggio al Sentato, in quarta lettura): il disegno di legge 1441-ter-B prevede, infatti, l'inserimento nel D.lgs 231/2001 di un articolo 25-nonies che dovrebbe recitare: "Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Ecco, dunque, emergere la figura mitologica del file-sharer aziendalista, un uomo che condivide nell'interesse o a vantaggio della sua azienda. Egli non scambia materiale protetto per soddisfare i suoi biechi bisogni, egli si immola in nome dell'azienda.

Un vero eroe moderno.


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