giovedì, luglio 02, 2009

Produciamo norme... così il mondo diventerà migliore.

Il primo luglio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Anticrisi (DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali).

Anche in questo caso il Legislatore non ha resistito alla tentazione di dare qualche altro aggiustamento al Codice dell'Amministrazione Digitale, creando come al solito più confusione che altro.

L'articolo 17, comma 29 dispone, infatti:

Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

Serviva questa norma? Assolutmente no, se non altro perchè quell'indice esiste già da anni ed è disponibile a questo indirizzo http://indicepa.gov.it/. Se poi sia anche completo è un'altro paio di maniche, ma di certo non serviva una norma di legge.

Altro giro, altra corsa.

Sempre l'articolo 17, in questo caso al comma 28 dispone:

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

L'articolo 65 in questione è quello che detta i requisiti di validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle amministrazioni per via telematica.

Delle due l'una: o la norma è scritta male o dice un'enormità. Se le credenziali in questione sono quelle che mi consentono di accedere alla mia casella di posta elettronica certificata (nel caso di specie, dovrebbe trattarsi di quella che mi è stata "regalata" dallo Stato), allora non si capisce come le stesse possano da me essere utilizzate per accedere ai servizi online dell'Amministrazione. Sarebbe come obbligarmi ad usare username e password della mia email per loggarmi da un'altra parte.

Avanti tutta... in ordine sparso.


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