domenica, settembre 13, 2009

Brunetta, l'Espresso e il diritto d'autore

Stavolta non c'entra la PEC :-)

E' una storia piccola, che vede coinvolti il Ministro Brunetta, il settimanale L'Espresso e il (rispetto del) diritto d'autore.

L'Espresso va in edicola con una copertina dedicata al Ministro Brunetta. Il titolo non lascia spazio a dubbi "Brunetta Bluff": l'inchiesta mira a dimostrare che gran parte dei risultati sbandierati dal Ministro anti-fannulloni sono fasulli.

Brunetta non ci sta e, nel corso di una conferenza stampa, confuta le tesi de "L'Espresso" e ne canta quattro ai giornalisti.

Fin qui tutto nella normale dialettica stampa/politica.

Solo che Brunetta fa qualcosa in più.

Pubblica sul sito del Ministero la scansione completa dell'inchiesta del settimanale (con tanto di "ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario - non riproducibile" che evidenzia come l'articolo oggetto di scansione provenga da una rassegna stampa ad uso interno). Un totale di 5 pagine messe a disposizione del pubblico che può liberamente accedervi dal luogo e nel momento scelto individualmente.

Non escludo che il Ministero possa aver chiesto l'autorizzazione per la pubblicazione, ma ho qualche dubbio che ciò sia avvenuto.

In assenza di autorizzazione tale atto di messa a disposizione può considerarsi una violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore? A mio avviso si, perchè non sembra possibile avvalersi nè dell'eccezione di cui all'articolo 70 comma 1, in quanto la riproduzione non è parziale ma integrale (non vengono, infatti riportati brani dell'inchiesta, ma l'intera inchiesta), nè del comma 1-bis della stessa disposizione, la cui operatività pare subordinata all'emanazione di un decreto del MIBAC e che, comunque, fa salvi - a certe condizioni - solo gli usi didattici e scientifici.

Non mi pare che siano, altresì, ravvisabili le condizioni di libera riproducibilità previste dall'articolo 65, commi 1 e 2 (il sito del Ministero non è una rivista o un giornale, nè la riproduzione in questione è in qualche modo legata all'esercizio del diritto di cronaca).

Ora se così fosse, per gli eccessi da cui è caratterizzata l'attuale legge sul diritto d'autore, quel .pdf messo a disposizione sul sito del Ministero potrebbe finanche integrare una fattispecie penalmente rilevante, quella prevista dall'articolo 171, lett. a-bis) ("Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa")

Ad ogni modo, Ministro, non si preoccupi: se la "pizzicano" può sempre accedere alla speciale forma di oblazione prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo ("1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.").


Mille euro e passa la paura.

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4 Commenti:

Alle 10:23 AM , Blogger Adriana Augenti ha detto...

:-))))

 
Alle 10:12 AM , Anonymous Mizar ha detto...

Non entro nel merito della questione se nel singolo caso possa trovare o meno applicazione il comma 1 bis dell'art. 70 della L.d.A., ma l'applicazione di un testo normativo favorevole al reo, anche se ancora manca il decreto d'attuazione non mi sembrerebbe una cosa strana. La stranezza sarebbe, invece, che a beneficiarne dovrebbe essere un membro del governo che ben si guarda di emanare il decreto in questione.

 
Alle 5:42 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

necessita di verificare:)

 
Alle 5:42 PM , Anonymous Anonimo ha detto...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

 

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