lunedì, aprile 27, 2009

Addio all'emendamento D'Alia

L'emendamento D'Alia sarà cancellato dal disegno di legge sulla sicurezza.

Una buona notizia. Era una norma sostanzialmente inutile: quello che meritava di essere colpito poteva esserlo già con le attuali disposizioni di legge, il resto non meritava attenzione.

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Firma digitale e trasferimento quote srl: un primo stop

Una cosa è certa: l'ordinanza del Tribunale di Vicenza che, di fatto, ripristina l'autentica notarile per gli atti di cessione di quote di S.r.l. sottoscritti con firma digitale riaccenderà il fuoco della contesa tra notai e commercialisti.

C'è da dire che, se ad un siffatto esito il Tribunale è potuto pervenire, lo si deve ancora una volta alla pessima tecnica di redazione normativa che continua a contraddistinguere il legislatore negli ultimi tempi.

Commentando su Altalex il neo introdotto articolo 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, avevo avuto modo di scrivere: "Se, come affermato dal Consiglio di Stato, il documento informatico firmato digitalmente deve costituire la semplice evoluzione tecnologica del corrispondente cartaceo, la novella legislativa risulta di difficile inquadramento sistematico. Delle due l'una: o si è inteso rivedere verso il basso (reputandolo, evidentemente, eccessivo) il sistema di garanzie concernente il trasferimento delle quote societarie, o, al contrario, si è ritenuto che l'utilizzo della firma digitale sia di per sé idoneo al raggiungimento delle medesime finalità. Nel primo caso chi scrive rinnova le proprie perplessità per una "deregulation" a metà, che lascia in vita il passato, creando un doppio binario con regole differenti per la medesima operazione. Nel secondo caso, il Legislatore sarebbe incorso in un grossolano errore, confondendo il dettato dell'articolo 24 CAD con la particolare previsione di cui al successivo articolo 25 dello stesso CAD".

Si tratta delle stesse argomentazioni poste a fondamento della citata ordinanza, allorquando si dice: "Nel caso di specie si osserva che, ricorrendo al notaio, le parti sottopongono l'atto di trasferimento ad una procedura più articolata, che dà maggiori garanzie di veridicità, in quanto implica l'autenticazione della firma digitale secondo quanto dispone l'art. 25 CAD ... (omissis) .... Viceversa scegliendo il commercialista, la procedura è più semplice, soprattutto non implica l'autenticazione della firma... (omissis)... Ora, se anche il notaio potesse ricorrere alla procedura semplificata, attuata mediante l'invio telematico dell'atto di trasferimento di quote, ci si chiede se egli potrebbe omettere la procedura di autenticazione della firma e di verifica della legalità dell'atto, così come può fare il commercialista... (omissis) Ritenendo che ciò non sia possibile allora dovrà ammettersi che la sola procedura che venga attuata dal commercialista è meno garantista rispetto a quella attuata dal notaio, con la conseguenza che è rimessa alla libera discrezionalità delle parti quale procedura e quali controlli scegliere. Ed è proprio questa possibilità di scelta delle parti, in quanto realizza nei fatti una deregulation facoltativa della fattispecie, che è inaccettabile sul piano sistematico".

Si diceva, a questo risultato paradossale nei suoi effetti pratici (stante la piena equiparazione del documento informatico al documento cartaceo nel nostro ordinamento, non ci sarebbe stato bisogno di alcuna norma che "autorizzasse" il trasferimento di quote di S.r.l. realizzati mediante un documento informatico sottocritto digitalmente!), si è potuti giungere poichè, come da molti sottolineato, la norma era scritta male.

Ci ricorda il Tribunale di Vicenza: "...se avesse voluto realizzare il compiuto effetto di sottrarre il trasferimento di quote di srl attutato con la procedura semplificata all'autentica notarile della firma digitale, così come previsto dalla legge, il legislatore riformatore avrebbe dovuto prevedere la formula "in deroga all'articolo 2470, comma 2, c.c."

Come dire, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni.


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martedì, aprile 21, 2009

Digital Entertainment Jam 2009

Domani, mercoledì 22, parteciperò ad un dibattito sul tema "Copyright Evolution" nell'ambito del Digital Entertainment Jam 2009.

Si parlerà del caso The Pirate Bay e delle recenti vicende di cronaca che hanno messo ulteriormente in luce l'inadeguatezza dell'attuale assetto normativo in materia di diritto d'autore.

Titolo: Copyright Evolution

Dove: Museo della Scienza e della Tecnologia-via S.Vittore

Quando: 22/04/2009, dalle 9:30 alle 13

Quanto: Gratuito ;-)



sabato, aprile 18, 2009

Leggendo i commenti su The Pirate Bay...

...ho sentito la necessità di prendere dalla libreria il codice di diritto penale annotato con la giurisprudenza... giusto per rileggermi l'articolo 110 c.p. (rubricato "pena per coloro che concorrono nel reato").

La parte che mi interessava era quella sul contributo causale. Il caso The Pirate Bay si gioca molto su quello ed è un'ottima occasione di studio e di approfondimento se si prova a trasporlo nel nostro ordinamento.

In una sentenza del 2004, ad esempio, la Cassazione affermava che "il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forza di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà."

Sempre la Cassazione, in tema di concorso morale "la partecipazione psichica consiste nell'aver provocato o rafforzato l'altrui proposito criminoso e cioè l'attività del partecipe deve influenzare la commissione del reato o perchè provoca o rafforza il proposito criminoso o perchè ne facilita la preparazione o l'attuazione".

Rispetto a casi come quello di The Pirate Bay credo che l'indignazione sia fondata principalmente sul fatto di trovarsi di fronte a leggi profondamente ingiuste e sproporzionate.

Le norme penali a salvaguardia del diritto d'autore sono, in gran parte, un esemplare caso di eccesso e di pressioni lobbistiche che prescindono totalmente dall'importanza del bene tutelato e dai rimedi "spendibili" per la sua tutela.

Sui manuali insegnano che la norma penale costituisce l'extrema ratio, quel rimedio che l'ordinamento mette in campo quando tutti gli altri si rivelano inadeguati.

Ha ragione Andrea Monti quando dice: "in caso di violazione (del copyright) si dovrebbe essere condannati a pagare i danni e non ad andare in prigione. Se una persona non paga l'affitto lo sfrattano, non lo mandano in galera"

Però, quelle disposizioni penali esistono e fino a che non ci si fa carico di tirarle via, certi risultati a mio avviso sono "scontati".

Tutte le persone che frequentano la Rete sono indignate per quella sentenza. Lo sono perchè la vedono come un atto di prevaricazione dei forti contro i deboli.

Io, però, continuo ad aspettare di leggere commenti in cui si dica, a chiare lettere e motivandolo, che non c'è alcun contributo causale rilevante nella condotta degli imputati. Ho solo avuto il piacere di ascoltare un accenno in tal senso da parte di Francesco Micozzi, in occasione della Festa dei Pirati, cui va tutta la mia stima, per quel che conta.


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venerdì, aprile 17, 2009

The Pirate Bay: condannati

Lo riferisce Repubblica:

Fredrik Neij, 30 anni, Gottfrid Svartholm, 24 anni, Peter Sunde, 30 anni, il fondatore di Pirate Bay, e Carl Lundström, 48 anni, accusato di aver investito dei fondi nelle attività del sito sono stati condannati ad un anno di reclusione.

The Pirate Bay dovrà inoltre versare 30 milioni di corone, pari a 2,7 milioni di eur) di danni e interessi all'industria del disco, dei del cinema e dei videogiochi.

Quello che avevo da dire su The Pirate Bay, l'ho già detto a suo tempo. Legale o illegale non può essere un modello.

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giovedì, aprile 16, 2009

Deep Packet Inspection: letture interessanti

L''autorità canadese per la tutela della privacy ha pubblicato online una raccolta di saggi sul tema della Deep Packet Inspection (DPI).

Una bella inziativa per riflettere sul futuro della Rete.

"The real threat of censorship comes not from government guarantees of content neutrality, but from carriers discriminating on the basis of content, source, and destination—probably in favor of the powerful and against the weak." H. Abelson, K. Ledeen, H. Lewis



martedì, aprile 14, 2009

Disastro ambientale informatico

La scorsa settimana "Il Sole 24 Ore" ha pubblicato una bella inchiesta sul disastro ambientale che si sta producendo in Ghana per via dello smaltimento abusivo di rifiuti informatici provenienti un pò da tutte le nazioni, Italia compresa.

Il meccanismo è semplice: i rifiuti informatici vengono fatti passare per beni usati (venduti a prezzi irrisori, in media 3 euro a pezzo). E' più facile così aggirare i controlli alla dogana.

Risultato? Nella laguna di Odaw le acque presentano tracce di sostanze tossiche e metalli, come cadmio e piombo e antimonio, con valori fino a cento volte superiori al normale.

C'è bisogno di ripensare i nostri consumi informatici, esattamente come ci stanno invitando a fare per quelli energetici e alimentari.

Una lettura utile: Il computer sostenibile, di Giovanna Sissa


domenica, aprile 12, 2009

Appena ordinati...




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venerdì, aprile 10, 2009

Remix: la recensione

E' stata pubblicata su The Net Jus Book Review una mia recensione all'ultimo libro di Lawrence Lessig, "Remix: making art and commerce thrive in the hybrid economy".

Qui il pdf

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Perchè RomaEuropaWebFactory ha fatto bene a cambiare il regolamento (legally speaking)

Come detto in un post precedente, il RomaEuropaWebFactory ha annunciato un cambiamento del regolamento. Non più cessione a titolo gratuito dei diritti sulle opere presentate ma una semplice licenza non esclusiva per usi specifici.

A parziale rettifica di quanto avevo scritto in quel post, tuttavia, l'organizzazione non deve far nulla per ovviare all'incoveniente prodottosi medio tempore giacchè quella che ha in mano, giuridicamente parlando, è carta straccia.

Quell'atto di cessione a titolo gratuito fatto sottoscrivere agli artisti, infatti, è, secondo la giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 16-04-2002, n. 5461), nullo per mancanza dei requisiti di forma, trattandosi in sostanza di una donazione che, in quanto tale, deve essera fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.

Afferma, infatti, la Cassazione: "L'articolo 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabilisce che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonchè i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.... (omissis) è, pertanto, da escludere che la citata norma consenta alle parti di perseguire la causa tipica della liberalità, consistente nel diretto arricchimento dell'oblato senza alcun corrispettivo, con un negozio sottratto agli obblighi di forma della donazione".

Insomma, hanno fatto bene a cambiare le regole e non solo per ragioni culturali.

giovedì, aprile 09, 2009

Ultim'ora: Francia, inatteso stop al three strikes

Lo riferisce Le Monde.

Pare che la partita si sia riaperta. Un buona notizia.

Staremo a vedere.




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Chi la fa, l'aspetti...

Da "Il Sole 24 Ore" di oggi, giovedì 9 aprile 2009:

"Un tribunale dello stato americano del Rhode Island ha condannato il gruppo informatico MIcrosoft a versare 338 milioni di dollari al concorrente Uniloc, per avere deliberatamente e illegalmente utilizzato il brevetto di un dispositivo antipirateria"

Direi di disconnettere immediatamente da Internet, per almeno 10 mesi, tutti i dipendenti Microsoft e, in particolare, quelli del loro ufficio legale :-)

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mercoledì, aprile 08, 2009

It's time for a change

Quando ieri pomeriggio, Oriana (Persico) mi ha scritto dicendomi che il RomaEuropaWebFactory aveva annunciato una revisione del regolamento del concorso per chiarire che "la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento economico inerenti alle opere rimarrà in capo agli autori" , la prima cosa che ho pensato è stata che una parte del messaggio veicolato in questi mesi, con il nostro FAKE, era passato.

Su questo specifico punto, quanto meno, l'effetto di inversione si era compiuto: l'originale aveva "copiato" dal falso!

Fuor di battuta, hanno trovato ascolto le istanze da noi fatte valere circa l'assurdità di un regolamento che imponeva agli artisti, per poter partecipare al concorso, di spogliarsi a titolo definitivo dei diritti di utilizzazione economica sulle opere da loro create.

Resta ora il problema di restituire agli artisti i loro diritti... o RomaEuropa manda loro un foglio uguale e contrario a quello fatto firmare e spedire a suo tempo, oppure all'italica maniera... facciamo finta che non sia successo nulla.

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martedì, aprile 07, 2009

Cinque parole che fanno la differenza

Stavo leggendo il nuovo regolamento sul Bollino SIAE (in larga parte, una fotocopia del precedente) e, arrivato all'articolo 5 (Supporti contenenti programmi per elaboratore) ho notato questa variazione che mi pare di un certo rilievo.

Nella versione precedente, l'articolo 5, comma 3, recitava: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i suporti contenenti programmi per elaboratore:" e proseguiva con un'elencazione (non priva di stranezze... ad esempio i "supporti" distribuiti mediante "scaricamento diretto" mi pare una fattispecie di difficile configurazione)

Nella nuova versione, lo stesso articolo 5, comma 3, recita: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti all'obbligo di vidimazione o invio della dichiarazione identificativa sostitutiva, i suporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:"

Dunque, ad essere esentati, sarebbero solo i supporti contenti sistemi operativi (citando Wikipedia: "In informatica il sistema operativo è l'insieme di routine e strutture dati responsabile del controllo e della gestione dei componenti hardware che costituiscono un computer e dei programmi che su di esso vengono eseguiti. Il sistema operativo mette anche a disposizione dell'utente una interfaccia software (grafica o testuale) per accedere alle risorse hardware (dischi, memoria, I/O in generale) del sistema) e non quelli contenenti software applicativo (citando il csiaf: "viene detto Software applicativo l'insieme dei programmi che non sono compresi nel sistema operativo, ma che vengono invece installati dall'utente per svolgere compiti specifici") quand'anche questi ultimi fossero distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti (lett. b) del citato articolo 5, comma 3).

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Bollino SIAE: gioco, partita, incontro

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 80 del 6 aprile 2009), il nuovo regolamento di disciplina del Bollino SIAE da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis L.d.A.

La disposizione, come si ricorderà, era stata oggetto di un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che, reputandola regola tecnica restrittiva del mercato e non previamente notificata, ne aveva dichiarata la inapplicabilità nei rapporti tra privati.

Il Bollino SIAE sembrava, dunque, destinato a finire in soffitta, peraltro con la benedizione un pò di tutti (FIMI compresa), tranne SIAE, ovviamente, che dal Bollino ricavava cifre non indifferenti.

Così non è stato.

Con una solerzia che gli uffici ministeriali conoscono in poche e precise circostanze, le nuove regole sono state prima notificate all'Unione Europea (nell'aprile dello scorso anno), per poi confluire nel D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, recante il regolamento sopra indicato.

Il Bollino torna obbligatorio... una resurrezione degna del periodo pasquale.

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giovedì, aprile 02, 2009

Three strikes... ci siamo

Alla fine il Parlamento francese ha approvato la famigerata proposta di legge che prevede la disconnessione da Internet degli utenti (rectius: dei titolari dell'abbonamento) che si siano macchiati di ripetute (tre) violazioni del diritto d'autore in rete.

Un paio di considerazioni a caldo.

La lobby dell'industria dell'intrattenimento è ormai in grado di farsi approvare qualsiasi proposta normativa, anche la più folle, senza trovare resistenza. Mi pare evidente che gli Internet Service Provider non abbiamo alcun peso politico e finanche le TelCo arrancano di fronte all'aggressività dei (veri) titolari dei diritti.

Per certi versi assistiamo alla riedizione dell'anacronistica lotta contro il videoregistratore... solo che questa volta hanno imparato che le battaglie non si conducono nelle aule di giustizia (si corre il rischio di perderle), ma direttamente nelle aule parlamentari, facendosi approvare leggi ad personam.

Altra cosa: non ho ben compreso tutto il testo approvato (ho qualche problema di comprensione del francese), ma cosa significa disconnessione per violazione del diritto d'autore?

Tutto il web è un'enorme violazione del diritto d'autore. Basta prendere la nostra legge, leggerla e poi farsi una navigata... che facciamo disconnettiamo un intero paese? N0, perchè pare che più di qualcuno auspichi la pronta adozione di un eguale provvedimento in Italia.

Io stesso dovrei essere disconnesso... prendete il mio blog... ci sono ben più di tre violazioni del diritto d'autore... e vi garantisco che ho davvero a cuore le pretese degli autori. Solo che certe regole non sono state pensate per le persone "comuni" e per gli usi "comuni".

Il Diritto d'autore per lunghissimo tempo è volato sopra le teste delle persone. C'era, ma non veniva percepito .

Il Diritto d'autore non si preoccupava delle persone comuni e le persone comuni non si preoccupavano del diritto d'autore.

Con il Web tutto è cambiato, vogliamo rendercene conto?

La mia speranza è che questa legge imploda alle prime applicazioni, sotto il peso delle sue contraddazioni, per la fragilità di una costruzione di cartone.





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mercoledì, aprile 01, 2009

RomaEuropaFAKEFactory: nuovo sito online!

Da qualche ora è online il nuovo sito del RomaEuropaFAKEFactory!

Siete tutti invitati a iscrivervi e partecipare. E' possibile creare il proprio profilo e uploadare direttamente le proprie opere.

Altra notizia importante: nei giorni scorsi il RomaEuropaFAKEFactory è entrato a far parte ufficialmente delle iniziative dell'anno europeo dell'innovazione e della creatività.

Stay tuned ;-)

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