mercoledì, gennaio 13, 2010

C'è un giudice.... a Mantova

Il tribunale di Mantova, con sentenza 24 novembre 2009 (cfr. "Il sole 24 ore" di oggi, 13 gennaio, pag. 39) relativa ad un caso di diffamazione a mezzo web ha ricostruito in modo esemplare (e, per una volta, attenendosi alla lettera della legge) la differente posizione del content provider e dell'hosting provider: "...deve distinguersi la posizione del content provider da quella dell'host provider sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l'irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere online, salvo l'obbligo dell'host provider di rimuovere il dato illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza"

Chiaro e lineare:

1. L'hosting provider non è responsabile in linea generale per i contenuti "ospitati", in forza delle disposizioni di cui al D.lgs 70/2003;
2. Lo diventa nel momento in cui non adempie all'obbligo di rimuovere il dato illecito di cui sia venuto a conoscenza che, tuttavia, sempre in ossequio alla citata normativa, non ha l'obbligo di ricercare.

C'è un giudice... a Mantova.

Etichette: , , ,

0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page

Powered by Blogger

Iscriviti a
Post [Atom]