sabato, aprile 17, 2010

FAPAV v. Telecom: come volevasi dimostrare.

Come riferisce Repubblica, il Tribunale di Roma ha respinto le richieste di FAPAV nei confronti di Telecom di rivelare i nomi degli utenti collegati a determinati indirizzi IP nell'ambito di un procedimento civile per violazione dei diritti d'autore.

Il Tribunale di Roma, conformandosi all'orientamento già espresso nel caso Peppermint, ha ribadito che una simile richiesta può giungere solo dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale.

Tuttavia, la decisione del Tribunale si segnala per un ulteriore aspetto che avvalora una tesi che avevo avuto modo di sostenere qualche tempo fa.

Posto che l'articolo 17, comma 3 del D.lgs 70/2003, così dispone: "3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente", a me sembrava evidente che Telecom, avendo comunque avuto notizia (in ragione dell'instaurato giudizio civile) di quel carattere illecito, fosse tenuta a informare l'autorità giudiziaria.

Sul punto, stando a quello che riferisce Repubblica ("Su un solo aspetto il giudice accoglie il ricorso di Fapav: ha stabilito che Telecom deve girare all'autorità giudiziaria le segnalazioni che vengono dai detentori di copyright, riguardo a presunte attività illecite sulla rete dell'operatore"), il Tribunale di Roma sembra pensarla allo stesso modo.

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