sabato, settembre 25, 2010

Cassazione su licenziamento, prova informatica ed onere probatorio

Via rischioblog apprendo di questa sentenza della Cassazione in materia icenziamento conseguente alla presunta cancellazione di dati aziendali da parte di un dipendente.

La Cassazione, nel respingere il ricorso di parte datoriale, conferma (in termini di omessa censura) quanto sentenziato nei due precedenti gradi di giudizio.

Due sono i punti, a mio avviso, particolarmente significativi (anche perchè evidenziano quanto siano decisive le modalità di acquisizione della prova informatica in simili circostanze):

  1. Nel corso del giudizio di merito non è stato dimostrato che il lavoratore avesse l’uso esclusivo del suo personal computer, essendo anzi emerso il contrario, vale a dire che chiunque avrebbe potuto usarlo;
  2. non c'è stato modo di sapere se vi fossero stati conservati dei files prima dell’episodio contestato né, eventualmente, quali.
Ora è evidente che, tanto sub 1) che sub 2) , una più accorta gestione delle politiche di sicurezza all'interno dell'azienda e una maggiore attenzione nell'acquisizione delle prove relative ai fatti oggetto di contestazione avrebbero potuto cambiare radicalmente lo scenario del giudizio di merito e, presumibilmente, anche quello di legittimità.

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