mercoledì, settembre 22, 2010

Non lasciamo che vinca la pigrizia delle cancellerie

Da qualche giorno è entrato in vigore il nuovo Codice del Processo Amministrativo, il cui articolo 136 così dispone:

Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Cominciano ad arrivare notizie in merito ad una discutibile interpretazione del comma 2, operata dalle cancellerie tenute a ricevere la copia informatica degli atti, secondo la quale il predetto deposito dovrebbe essere effettuato di persona e su CD-rom, non potendosi procedere alla spedizione telematica tramite PEC.

Si tratta a mio avviso di un'interpretazione arbitraria che va combattuta da subito per evitare che il digitale aggiunga burocrazia invece di eliminarla.

Proprio perchè il comma 1 obbliga i difensori all'indicazione del proprio indirizzo di PEC, allora non si può pensare che la PEC funzioni solo in fase di "ricezione" e non anche di "invio".Nulla, peraltro, nel testo di legge lascia intendere che il deposito non possa essere effettuato in modalità telematica.

La dichiarazione di conformità, infatti può essere resa su separato documento informatico firmato digitalmente il quale sarà inserito all'interno di un file .zip unitamente agli atti causa. Il difensore apporrà nuovamente la sua firma digitale su tale ultimo file. A questo punto procederà alla spedizione attraverso la casella di PEC dichiarata nell'atto, ottenendo la ricevuta del deposito.

Il file così formato consentirà a chiunque di verificare che non ci sia stata alterazione o sostituzione dei documenti inviati.

Si può fare, basta solo un pò di buona volontà.





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