mercoledì, gennaio 26, 2011

La PEC come firma (su autenticazione e sottoscrizione)

Domani interverrò in un convegno su Documento informatico, firme elettroniche e PEC, organizzato dall'Associazione Avvocati per l'Europa e Foroeuropeo.

Una delle questioni che sovente vengono affrontate è quello del rapporto tra posta elettonica certificata e sottoscrizione, una relazione sicuramente complicata.

In alcuni casi il legislatore afferma espressamente l'equiparazione dell'invio tramite PEC al documento sottoscritto: è il caso del novellato articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale il cui comma 1, lett. c-bis) considera validamente presentate le istanze "trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario".
Al comma 2 si afferma poi che "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento".

Ancora più esplicitamente nel D.P.C.M 6 maggio 2009, all'articolo 4, comma 4 si afferma: "Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo".

Personalmente sono da tempo un sostenitore della tesi che vuole l'invio tramite PEC (e, in alcuni casi, anche via email!) come equivalente alla sottoscrizione elettronica (rectius: il documento inviato tramite PEC sarebbe un documento informatico recante una firma elettronica semplice), ma come sempre coltivo il dubbio.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, in altro ambito, mi ha portato a riflettere nuovamente sul tema, in particolare sulla differenza tra busta e contenuto e tra autenticazione e sottoscrizione ("E’ legittima l’esclusione di una ditta da una gara di appalto che sia motivata con riferimento al fatto che l’offerta economica è priva di sottoscrizione, a nulla rilevando l’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene; invero, tale modalità di autenticazione della chiusura della busta - talvolta associata o alternativa alla sigillatura con ceralacca, secondo le prescrizioni della legge di gara - mira, diversamente dalla sottoscrizione dell’offerta, che serve a far propria la manifestazione di volontà dell’offerente, a garantire il principio della segretezza dell’offerta e della integrità del plico, richieste ai fini della regolarità della procedura").

Ci sarà modo di discuterne domani.

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2 Commenti:

Alle 1:39 PM , Anonymous firma elettronica ha detto...

Grazie mille,
Ho cercato tanto tempo qualche informazione sulla firma elettronica e non ho trovato qualcosa cosi chiaro, un'altra volta,grazie :)

 
Alle 2:21 PM , Blogger Marco Scialdone ha detto...

Grazie a Lei,

per la visita al blog ;-)

MS

 

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