domenica, marzo 06, 2011

La PEC nel processo amministrativo: un passo avanti

Come noto, l'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo dispone che "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati. 2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma".

Come scrivevo qualche tempo fa, alcune cancellerie, in sede di prima applicazione della norma, avevano optato per un'interpretazione piuttosto restrittiva, imponendo che il c.d. deposito informatico avvenisse fisicamente mediante la consegna di un cd rom contenente copia informatica degli atti già depositati in cartaceo.

Fortunamente, come segnala Giorgio Rognetta, il Consiglio di Stato ha "sdoganato" il deposito (sia pur sempre in aggiunta a quello cartaceo) via PEC, che ora potrà avvenire anche telematicamente. Un piccolo passo avanti, nella giusta direzione.

Qui le istruzioni.


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