giovedì, luglio 07, 2011

Non ti scordar della PEC

L'articolo 37 del D.L. 98/2011 (in G.U. n. 155 del 6 luglio 2011; in vigore dal 6 luglio 2011) è rubricato "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie"

Ecco una disposizione che, come è evidente, renderà maggiormente efficiente il sistema giudiziario, rendendo più celere la definizione delle controversie.

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà."

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