lunedì, novembre 14, 2011

Firma digitale e trasferimento quote srl: arriva l'interpretazione autentica

Nell'articolo 14, comma 8, della Legge di Stabilità approvata sabato scorso dal Parlamento ed in attesa di pubblicazione in G.U., c'è una norma che chiarisce una volta per tutte che, nel caso di trasferimento di quote di s.r.l. con atto sottoscritto digitalmente, non è necessario l'intervento del notaio.

Come si ricorderà, l'introduzione del articolo 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, aveva suscitato un acceso dibattito, con particolare riferimento alla portata derogatoria o meno della disposizione rispetto al disposto del secondo comma dell'articolo 2470 c.c.

La norma approvata sabato chiarisce che: "il comma 1-bis, dell'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"

Niente più dubbi, ora.


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