domenica, dicembre 18, 2011

La Corte Costituzionale su Internet e Stampa

E' davvero molto interessante l'ordinanza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici», sollevata, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione".

A leggerla dal fondo si rischierebbe di esserne fuorviati perchè si potrebbe pensare che la Corte abbia ritenuto di avallare l'idea di un'ontologica diversità tra Internet e Stampa, anche di recente sottolineata dalla Corte di Cassazione.

In realtà così non è.

La manifesta inammissibilità discende soltanto dal fatto che "la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente non è rilevante nel giudizio principale".

Cosa dicono allora i Giudici delle leggi?

Lasciano intendere a mio avviso che il disposto dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», ai sensi del quale "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore", è di dubbia la compatibilità "col principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., in quanto essa accorda una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico" (come sostenuto dal giudice del rinvio)

Tale disparità di trattamento non è giustificata, perché la diffusione della rete internet, avvenuta negli ultimi anni, consente ai giornali telematici una divulgazione potenzialmente analoga, se non superiore, a quella dei giornali stampati"

E allora perchè tale disposizione non è stata dichiarata incostituzionale? Semplicemente per una ragione processuale (" l’eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perché, come è stato già chiarito, «una sentenza di questa Corte non può avere l’effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere»).

Insomma, a mio avviso, ogni norma che vada ad ancorare la responsabilità civile dell'editore ad un particolare procedimento di riproduzione e che, quindi, non tenga conto del progresso tecnologico (che consente di fare la stessa cosa, con procedimenti differenti) non dovrebbe essere compatibile con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale.

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1 Commenti:

Alle 9:10 PM , Blogger Paolo Falconi ha detto...

Marco,
Buone e Serene Feste

 

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