mercoledì, agosto 31, 2011

Ci vediamo a Mirabello (e su Il Futurista)

Due mini spot.

Sabato 3 settembre, alle ore 18, sarò a Mirabello per un incontro sul tema "La politica nella rete" nell'ambito della Festa Tricolore 2011.

Oltre al sottoscritto, ci saranno Umberto Croppi, Alessandro Gilioli, Massimo Melica e Salvatore Impusino. Modera, Luca Argentin.

Un momento di riflessione sulle nuove dinamiche che la Rete è in grado di ingenerare nel confronto politico, influenzandone l'agenda o dettando le priorità.

Nel numero de Il Futurista in edicola a partire dal 2 settembre ci sarà un mio breve intervento, nell'ambito della rubrica curata da Federica Colonna, volto a delinerare i possibili temi caldi di discussione dopo la pausa estiva.

Ne ho segnalati tre: la probabile definitiva adozione del regolamento AGCOM in materia di diritto d'autore, il recipmento del c.d. telecoms package e l'entrata in vigore della nuova legge sul prezzo dei libri (con le ripercussioni sulle librerie online).

Staremo a vedere quali altre sorprese ci riserverà l'autunno.


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venerdì, agosto 26, 2011

ODI et amo


Pare che del Fondo ODI, il Fondo per lo Sviluppo dei Comuni di Confine (dite la verità, ne sentivate la mancanza?) non si possa che pensar bene.

Ernesto Belisario ha scovato questa autentica chicca in homepage.

Sondaggio: Cosa pensa di questa iniziativa?

Possibili risposte: a) Mi piace molto; b) Era ora di fare una cosa di questo genere; c) Bellissima idea (!!!!!!)

Comincio ad avere qualche idea su come si potrebbero recuperare soldi per la manovra finanziaria...

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mercoledì, agosto 24, 2011

L'attivismo digitale produce buoni frutti, ma ha bisogno di risorse: tu che fai?

Quando oggi pomeriggio ho pubblicato un post dedicato alla nuova legge sul prezzo dei libri che, dal primo settembre, impedirà agli store online di praticare in Italia la scontistica ritenuta più giusta (come un libero mercato vorrebbe) e li vincolerà a massimali di Stato (non più del 15% di sconto sul prezzo di copertina, salvo poche eccezioni), ho ricevuto tanti messaggi in privato che chiedevano di replicare la mobilitazione contro la delibera AGCOM, culminata nella Notte della Rete.Inserisci link
Ho pensato che fosse giusto rispondere pubblicamente, con una riflessione più ampia.

La delibera AGCOM e la legge sul prezzo dei libri sono due vicende emblematiche.

Nel primo caso, Agorà Digitale, AltroConsumo, ADICONSUM, ASSOPROVIDER con l'assistenza legale dell'amico Fulvio Sarzana si sono mobilitate, hanno investito tempo e risorse, riuscendo così a rompere il muro di indifferenza dei media tradizionali, a coinvolgere un numero elevato di interlocutori istituzionali, ad ottenere lo stralcio delle parti più pericolose del provvedimento.

Nel secondo caso, le lobby si sono mosse indisturbate, hanno potuto tessere la loro tela in silenzio, senza che nessuno si opponesse ad una legge sciagurata: risultato? Fra qualche giorno tutti noi pagheremo di più i libri online.

Qualcuno dirà: perchè non vi siete occupati anche di questo?

Facile: non avevamo le risorse economiche per farlo.

Non basta la buona volontà, non basta l'impegno (ai limite del commovente) di pochi, non basta il volontariato.

Non basta quando i tuoi avversari hanno budget cospicui da poter spendere per sostenere le proprie iniziative.

Abbiamo bisogno anche noi delle stesse risorse e potremmo averle, badate bene, se tutti quelli che della Rete hanno fatto componente attiva della propria esistenza fossero disposti a donare 1, 5 o 10 euro.

L'obiettivo ambizioso che come Agorà Digitale ci stiamo ponendo per l'immediato futuro è quello di avere risorse adeguate per poter tutelare in modo compiuto i diritti digitali in Italia.

Sono fermamente convinto che ce la faremo.

L'attivismo digitale è in grado di produrre buoni frutti, lo abbiamo dimostrato. La sua assenza produce solo frutti avvelenati.

Il nostro tempo è ora: tu che fai?


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Quella legge anti-internet (ovvero, la nuova legge sul prezzo dei libri)

Il primo settembre p.v. entrerà in vigore la legge 128/2011 recante "nuova disciplina del prezzo dei libri".

E' una legge anti-internet pura e semplice. Basta un semplice raffronto tra la nuova e la vecchia normativa per rendersene conto.

Questo è l'articolo 11 della legge 62/2001 che disciplinava la materia prima della novella legislativa:

Art. 11 Disciplina del prezzo dei libri

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al quindici per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3.
I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica; b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall'editore; f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione; g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi; i) libri venduti nell'ambito di attivita' di commercio elettronico. i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed universita', i quali siano consumatori finali; c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 5 APRILE 2001, N. 99, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2001, N. 198.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore individuazione: a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4; b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalita' di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.


Questa la disposizione di legge che entrerà in vigore il 1 settembre. Notate qualche differenza? ;-)

Articolo 2
Disciplina del prezzo dei libri
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E' consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita' di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e' consentita la possibilita' di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche' non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E' comunque fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali e' consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica; b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall'editore; f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Invece di estendere il regime di libero mercato previsto per i siti di commercio elettronico (che ha consentito a realtà imprenditoriali importanti di fiorire e di abbassare i prezzi a tutto beneficio dei consumatori), si è deciso di ricondurre "Internet" nel recinto dei prezzi controllati, con la scontistica fissata dallo Stato.

Continuiamo a farci del male.

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giovedì, agosto 18, 2011

Diritto d'autore: estensione dei diritti connessi in arrivo, chi potrà fermarli?



Nell'aprile 2009 il Parlamento europeo approvò (emendando l'orginaria proposta della Commissione che prevedeva un'estensione a 95 anni) l'estensione a 70 anni (contro gli attuali 50 anni) della durata dei diritti connessi dei produttori e degli artisti interpreti ed esecutori.

Il 9 settembre p.v., il COREPER (organo interno del Consiglio), affronterà la questione così da portare a conclusione la procedura di codecisione a suo tempo avviata e sancire l'ennesima, sciagurata estensione dei diritti d'autore (in questo caso, dei diritti connessi di produttori e artisti interpreti ed esecutori).

A suo tempo Open Rights Group realizzò un video (lo trovate qui sopra) per spiegare quanto fosse insensata e dannosa l'estensione proposta.

La votazione del 9 settembre sarà particolarmente importante perchè, laddove dovesse essere unamine (e senza emendamenti), comporterà che l'argomento andrà direttamente in votazione (senza ulteriori discussioni) alla seduta successiva del Consiglio (con sicura approvazione).

Saremo costretti ad assistere all'ennesima vittoria delle lobby dell'industria dell'intrattenimento a scapito della collettività?



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venerdì, agosto 12, 2011

David Cameron e la difficoltà transnazionale ad un approccio sereno ad Internet

A seguito degli scontri che hanno devastato Londra ed altre città inglesi, il premier britannico, David Cameron, non si è sottratto dal recitare un copione ormai tristemente noto e ripetitivo: la colpa di quello che è capitato? Anche di Internet.

«Tutti coloro che hanno assistito a queste orribili azioni sono rimasti colpiti dal fatto che sono state organizzate attraverso i social network. La libera circolazione delle informazioni può essere usate per nobili azioni. Ma anche per azioni malvagie. Stiamo lavorando con la polizia, i servizi d'intelligence e l'industria per capire se può essere giusto impedire alle persone di comunicare attraverso questi siti e servizi quando sappiamo che stanno preparando violenze disordini e atti criminali».

Vi pregherei di notare l'assoluto non senso dell'affermazione: se, come dice Cameron, grazie a "questi siti" le forze di polizia sono in grado di sapere che qualcuno si sta preparando per violenze o disordini, tutto si dovrebbe fare tranne impedirne l'utilizzazione! Costituirebbero il più straordinario strumento di prevenzione!

Invero, l'approccio che sovente la politica ha nei confronti della Rete è minato da una totale assenza di serenità.

La maggior parte dei crimini vengono ideati avvalendosi di strumenti di comunicazione, il telefono su tutti. A nessuno però verrebbe in mente di dire che, poichè una certa rapina è stata organizzata telefonicamente, la risposta che l'ordinamento dovrebbe apprestare è impedire ai criminali di usare il telefono (invece che intercettarne le comunicazioni!).

Quando si tratta di Internet, invece, si perdono i freni inibitori, viene meno il buon senso, viene meno il senso stesso delle parole che si sono appena pronunciate dinanzi al giornalista di turno.

Internet è sempre "uno straordinario strumento di libertà, ma anche" e in quel "ma anche" si cela un mondo fatto di mostri e demoni.

Internet è uno straordinario strumento di libertà. Punto.

La libertà è una cosa complicata da gestire: la politica dovrebbe servire a questo.

p.s.: Access.org ha lanciato la campagna "Tell Cameron, NO WAY!".

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giovedì, agosto 11, 2011

Filodiretto con Luca Nicotra e Vittorio Zambardino sul diritto d'autore e censura

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