venerdì, gennaio 06, 2012

Il calendario di calcio, le banche dati e il diritto d'autore

"Devo peraltro osservare che, nel presente caso, l’idea stessa di utilizzare la protezione del diritto d’autore per tutelare i calendari calcistici appare quantomeno singolare... (omissis) ... Il ricorso al diritto d’autore appare qui una soluzione di ripiego, conseguente all’esclusione della protezione «sui generis» da parte della Corte. Peraltro, non è neppure certo che l’eventuale esistenza di una protezione basata sul diritto d’autore per i calendari calcistici impedirebbe l’attività attualmente svolta da Yahoo e a., che a quanto è dato capire dal fascicolo di causa sembra limitarsi all’uso dei dati grezzi (date, orari e squadre dei vari incontri), non della struttura della banca dati".

Le parole sopra riportare sono contenute nelle conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 15 dicembre u.s. nella causa
C‑604/10 dinanzi la Corte di Giustizia UE.

La vicenda vede coinvolte
le società Football Dataco Ltd ed altre che organizzano i campionati di calcio inglese e scozzese. In tale contesto, esse elaborano e rendono pubblico l’elenco di tutti gli incontri che saranno giocati ogni anno in tali campionati. Le controparti, Yahoo! UK Limited ed altri utilizzano i calendari di calcio in questione per fornire notizie e informazioni e/o per organizzare attività di scommesse.

I ricorrenti chiedono in sostanza a Yahoo (e non solo a Yahoo) il pagamento di diritti per l’utilizzo dei calendari calcistici da esse elaborati. Esse rivendicano per tali calendari la protezione propria delle banche dati.

In attesa della Sentenza della Corte è, comunque, interessante leggere la posizione dell'avvocato generale.

Quest'ultimo, infatti, ha proposto alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali sollevate:

«1. Una banca dati può essere tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, soltanto qualora essa sia una originale creazione dell’ingegno del suo autore. A tal fine non possono essere prese in considerazione le attività svolte per la creazione dei dati. Nel caso di un calendario calcistico, costituisce attività di creazione dei dati la determinazione di tutti gli elementi relativi a ciascun singolo incontro.

2. La predetta direttiva osta a che un diritto nazionale riconosca la protezione del diritto d’autore a una banca dati che non possiede i requisiti indicati all’art. 3 della direttiva stessa».

Avremo modo di riparlarne.


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