giovedì, agosto 30, 2012

UPDATED - Prendi una norma, trattala male (ovvero, il curioso caso di una foto in stazione)

Davvero singolare (ed inquietante) il caso riportato dal Corriere della Sera in merito alla denuncia effettuata nei confronti di un avvocato "sorpreso" a fotografare una delle stazioni intermedie della ferrovia Roma-Ostia Lido.

Quale la norma violata? Addirituta un regio decreto del 1941 (r.g. 1161/1941), relativo al segreto militare.

E che c'entra?

C'entra (o, meglio, con molta fantasia potrebbe riferirsi al caso di specie) perchè nel lungo elenco di notizie (anche a mezzo fotografia) di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione sono ricomprese quelle relative a:

"Impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico (stato di efficienza, particolari costruttivi, opere d'arte, impianti di stazione e di blocco, piani caricatori, mezzi di esercizio, frequenze massime dei treni); centri e nodi ferroviari, raccordi con stabilimenti di produzione, con depositi o magazzini militari o d'interesse militare; fonti di energia per il funzionamento delle ferrovie (scorte combustibili solidi e liquidi, centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione, condutture di alimentazione). Nuove costruzioni, miglioramenti, ampliamenti, modificazioni a linee ferroviarie di interesse militare. Officine di costruzioni ferroviarie; loro attrezzatura e produzione; dotazioni di materiale rotabile; depositi di materiali vari ferroviari. Consistenza del materiale automobilistico in distribuzione ad enti militari; specie, efficienza ed ubicazione dei magazzini destinati a ricoverarlo; capacità rispettiva. Teleferiche militari o d'interesse militare. Impianti portuali d'interesse militare, organizzazione delle linee di navigazione marittima o aerea in relazione alle esigenze militari; organizzazione dei trasporti automobilistici d'interesse militare".

Insomma, appare largamente improbabile che la disposizione sopra riportata possa trovare applicazione al caso di specie a meno che:

1. Non si voglia sostenere, come in effetti la frequentazione di uno di quei treni lascerebbe intendere, che il tratto Roma-Ostia Lido è zona di guerra:
2. Oppure, come riferisce il collega e amico, Giorgio Romeo su Twitter, le Ferrovie "semplicemente difendono il segreto dei loro ritardi, come la Coca Cola fa con la propria ricetta"

Lasciando da parte l'ironia, quello che lascia profondamente indignati è che in questo Paese degradato qualcuno pensi di far leva su una normativa del 1941 relativa al segreto militare per impedire ad i cittadini di documentare e condividere in rete i disservizi del servizio pubblico.

Continuiamo a fotografare quello che non funziona. Niente paura.

AGGIORNAMENTO: come giustamente mi ha fatto notare su twitter il collega Francesco Lo Gerfo, il riferimento normativo indicato nell'articolo del Corriere della Sera (e da me dato con troppa fretta per buono) in realtà non è più esistente perché abrogato con l'adozione del D.Lgs 66/2010. Attualmente la disciplina concernente il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n 8. La nuova disciplina conferma, in ogni caso, l'inapplicabilità ad una vicenda come quella sopra riportata della normativa sul segreto militare.

giovedì, agosto 23, 2012

Srl a capitale ridotto: per il credito agevolato occorrerà avvalersi di uno Stargate

Leggendo la legge di conversione del c.d. Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012) mi è saltata agli occhi una curiosa contraddizione contenuta nell'articolo 44 che disciplina la nuova società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Si tratta di una nuova società di capitali che può essere costituita da chi abbia almeno 35 anni di età con un capitale sociale anche di un solo euro.

La contraddizione è tra il primo comma del summenzionato articolo 44 e il successivo comma 4 bis (introdotto in sede di conversione).

Queste le disposizioni:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.

4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni che intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto

Ricapitolando: per costituire una srl a capitale ridotto devi avere compiuto 35 anni, ma per accedere al credito agevolato per la tua srl a capitale ridotto devi avere meno di 35 anni! 

A questo punto l'unica soluzione è prevedere per legge l'apertura di uno Stargate che consenta ad ogni cittadino di costituire la srl a capitale ridotto (dunque, avendo compiuto i 35 anni), tornare indietro nel tempo (a quando ne aveva almeno 34), chiedere ed ottenere credito agevolato da un istituto bancario, per poi tornare nel presente e continuare a gestire la società.

Per un governo di Professori non dovrebbe essere una soluzione tecnicamente difficile da attuare.

martedì, agosto 21, 2012

Sono diventato legge :-) (ovverosia, il nuovo articolo 68 del CAD)

Vi ricordate il pacchetto di proposte #liberalizziamoilfuturo di Agorà Digitale?

Ebbene, uno di quegli emendamenti (in particolare, una modifica all'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di modalità di scelta delle soluzioni software della PA) è diventato legge. 

A suo tempo avevo pensato che fosse opportuno esplicitare nell'articolo 68 che l'acquisizione di software proprietario dovesse rappresentare una modalità residuale nell'acquisizione di software da parte della PA, da attivarsi solo allorquando la valutazione comparativa avesse evidenziato l'impossibilità di accedere a soluzioni di altro tipo. 

Questo era l'emendamento che avevo predisposto: "All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzi l’impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.

In sede di conversione del c.d. Decreto Sviluppo, quell'emendamento è stato riproposto ed è entrato a far parte della legge di conversione (L. 134/2012), così oggi il primo comma del summenzionato articolo 68 recita: 

"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto".

Speriamo che la nuova Agenzia per l'Italia Digitale ne sappia imporre il rispetto a tutte le pubbliche amministrazioni.

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